Diffamazione: illegittimo sequestrare il BLOG, va tutelata la libertà di espressione – cass.- V sez. Pen. – 12 marzo 2014 n. 11895

Con la sentenza n. 11895/2014 i Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati in ordine ad un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Udine, con laquale si confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminare del medesimo Tribunale.

Il G.I.P. di Udine, difatti, aveva disposto il sequestro prevenentivo dell’intero BLOG per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 595 c. 1 e c. 3 c.p., poichè erano stati pubblicati una serie di commenti a contenuto diffamatorio, in risposta ad un articolo.

Il Tribunale dei Riesame aveva confermato detto provvedimento, argomentando che il BLOG costituiva il mezzo attraverso il quale i contenuti diffamatori erano stati diffusi, rilevando, tra l’altro, come fosse ipotizzabile una reiterazione del reato a mezzo del medesimo spazio internet.

La Suprema Corte, esaminando la questione, ha annullato, senza rinvio, il provvedimento impugnato.

La Corte, difatti, ha qualificato il BLOG quale mezzo di diffusione di contenuti e, pertanto, il sequestro dell’intero sito lede, in maniera decisiva ed ingiustificabile la libertà di espressione, garantita dalla carta costituzionale, nonchè dalla CEDU all’articolo 10 e all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il Giudice, nel valutare l’opportunità di pervenire ad una misura cautelare di tale tenore, dovrà valutare attentamente la necessità di detto provvedimento, tenendo presente il principio di pericolosità concreta che giustifica l’adozione di misure cautelari.