Omicidio Stradale: problemi applicativi di una norma “zoppa”

Invocato dalle associazioni dei parenti delle vittime della strada e dalla sete di giustizia popolare, l’omicidio stradale è diventato legge (LEGGE 23 marzo 2016, n. 41), tra gli applausi del Governo, fiero di aver introdotto l’articolo 589 – bis (omicidio stradale ) e 590 -bis (lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime) nel Codice Penale vigente.

Le pene, difatti, appaiono ora più gravi, tanto che, non solo vengono aumentati i limiti edittali

– reclusione  da  due  a sette anni, in caso di decesso provocato in violazione delle norme stradali (comma 1);
– reclusione da  otto  a  dodici anni, per colui che, alla guida di un veicolo a motore provochi la morte di qualcuno sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti(commi 2 e 3);

Lo stesso vale per le lesioni, con l’introduzione dell’articolo 590 – bis c.p. che punisce

– reclusione tre mesi a  un  anno  per  le  lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (comma 1);
– reclusione  da  tre  a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a  sette  anni  per  le lesioni gravissimeper colui che, alla guida di un veicolo a motore provochi la morte di qualcuno sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti(commi 2 e 3);

Infine, è anche stabilito espressamente che “Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo,  terzo, quarto, quinto e  sesto  comma,  589-ter,  590-bis,  secondo,  terzo,quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le  concorrenti  circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e  114,  non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste  e le diminuzioni si operano sulla  quantita’  di  pena  determinata  ai sensi delle predette circostanze aggravanti” (art. 590 quater c.p.).

Viene così impedito al Giudice, applicando attenuanti generiche o speciali di scendere sotto il minimo edittale, fatta salva, ovviamente, la diminuente per l’eventuale scelta di riti alternativi.

Nonostante i festeggiamenti, la nuova norma è apparsa subito, ai commentatori e addetti ai lavori, criticabile, sia per le pene previste, sia per una serie di criticità nella sua applicazione che, di fatto, potrebbe essere minata ed esaurire il suo potere deterrente.

Se la domanda a cui l’omicidio stradale risposte è quella di garantire la certezza di una pena nei confronti di chi causa la morte o le lesioni ad una persona alla guida di un veicolo a motore, soprattutto se sotto l’effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, appare evidente come il reato di Omicidio Stradale, coordinato con gli articoli 186 e 187 del codice della strada, dimostri tutti i propri limiti.

Il primo dubbio interpretativo consiste nello stabilire se lo stato di ebbrezza e l’assunzione di sostanze stupefacenti costituiscono aggravanti speciali del reato di omicidio stradale (o delle lesioni stradali), di cui al comma 1 dell’articolo 589 – bis c.p. e 590 – bis c.p. oppure titoli autonomi di reato.

Tale impostazione appare dirimente per valutare la compatibiltità e il coordinamento con gli articolo 186 e 187 codice della strada, al fine di comprendere se siamo di fronte, o meno, a un concorso di reati.

Nella normativa previgente sicuramente potevano infatti trovare applicazione le disposizione in merito al concorso di reati, sicchè il Giudice avrebbe ben potuto applicare il regime sanzionatorio corrispondente, contestanto sia il reato di omicidio colposo ex art. 589 c. 3 c.p. e i reati di cui agli articoli 187 e 187 c.p.

Ora, invece, da una prima lettura parrebbe che i commi  2 e 3 dell’articolo 589 – bis (lo stesso vale per le lesioni) codice penale siano delle fattispecie autonome e non delle aggravanti speciali del reato di omicidio stradale.

Mentre infatti il comma 1 riprende esattamente il vecchio comma 3 dell’articolo 589 c.p. ora abrogato, limitandosi ad indicare le norme della circolazione stradale, i commi 2 e 3 del nuovo articolo 589 – bis (e 590 – bis c.p.) descrivono fattispecie nuove, caratterizzate da elementi specifici tra cui lo stato di ebbrezza e l’effetto di sostanze stupefacenti che sono alla base della contestazione.

Siamo, inoltre, davanti ad una unicità della condotta, ovvero il porsi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanza, con la relativa coscienza e volontà di porre in essere un comportamento antiguridico.

Non è da sottovalutare come la giurisprudenza, ammettendo all’applicabilità della speciale tenuità del fatto ai reati di cui agli articoli 186 e 187 codice della strada, abbia chiaramente indicato come le due norme si pongono come fine non solo la sicurezza stradale, ma anche la tutela della salute e dell’integrità fisica, identici beni tutelati dalla nuova normativa sia come omicidio che come lesioni.

A parere di chi scrive, quindi, non potrà essere applicato il concorso tra i reati di cui agli articoli 589 – bis e 590 – bis c.p. con gli articoli 186 e 187 codice della strada, ritenendo che il giudice dovrà ritenere assorbito nelle fattispecie previste dal codice penale quelle relative agli articoli 186 e 187 c.d.s.

I problemi dell’accertamento

Alla luce della severa disciplina sanzionatoria, particolare attenzione deve porre l’interprete ad una serie di problematiche connesse all’accertmento delle violazioni previste dagli articoli 186 e 187 codice della strada.

Come anticipato l’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisce presupposto ai fini della contestazione dei nuovi reati di omicidio e lesioni stradali e, pertanto, tale accertamento deve, a parere di chi scrive, essere fatto in maniera rigorosa.

La serverità della norma e le pene previste non possono non allarmare chi, tutti i giorni, ha a che fare con gli accertamenti della guida in stato di ebbrezza e con l’accertamento dell’assunzione delle sostanze stupefacenti.

Mentre, infatti, i procedimenti ex art. 186 e 187 Codice della Strada vedevano molto spesso l’attività del difensore incentrata ad accedere agli istituti alternatvi, vuoi i Lavori di Pubblica Utilità, vuoi l’ottenimento della sospensione condizionale della pena o, più recentemente, l’ottenimento di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, ora, appare evidente, l’attività del difensore dovrà essere incentrata sulla valutazione dell’accertamento.

L’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dovrà essere molto più rigoroso al fine di tutelare il diritto di difesa dell’indagato/imputato.

La storia degli accertamenti, soprattutto della guida in stato di ebbrezza, ha dimostrato come gli accertamenti risultino da più parti criticabili sia nelle modalità che negli stessi risultati.

Noto è che lo strumento più utilizzato per accertare la sussistenza dello stato di ebbrezza sia costituito dall’etilometro.

Lo strumento, in dotazione alle forze di polizia, consente di verificare la presenza di alcol etilico all’interno dell’aria alveolare, secondo una formula e mediante un coefficente di conversione standard (ovvero 2100) tra la concentrazione di alcol nell’aria espirata e la concentrazione del sangue, che non tiene per nulla conto delle caratteristiche fisiche del soggetto.

Inotlre lo strumento è “STRUMENTO DI MISURA” a tutti gli effetti e, quindi, oltre all’omologazione e alla verifica periodica, dovrebbe essere tenuto con accuratezza dagli operatori, evitando sbalzi di temperatura e shock determinati da urti e colpi, circostanza questo impensabile visto che il dispositivo si trova ad essere trasportato sulle autovetture di servizio, semplicemente riposto nel baule delle stesse.

Al di là di queste considerazion, tale strumento, come rilevato spesso dai tossicologi forensi, ha diverse criticità e potrebbe essere influenzato dalla presenza di “vapori” di alcol rimasti nelcavo orale, andando a rilevare un falso positivo.

Anche la previsione di due esami, a distanza di non meno di 5 minuti, non appare sufficiente ad arginare tale evenienza, posto che il metabolsimo delle sostanze alcoliche è altamente variabile a causa di diversi fattori quali:

   – corporatura

   – ingestione di alimenti

  – temperatura

e altri fattori che ineriscono al metabolismo che, per sua natura è un sistema aperto, influenzabile e, quindi, non riconducibile ad un coefficente di conversione standard .

E’ stato, infatti, dimostrato come lo sciacquo della bocca con colluttori a base alcolica determini una positività all’esame etilometrico, nonostante l’assenza a livello ematico di tracce di enzimi tipici del metabolismo dell’alcol stesso.

Se questi argomenti sono stati sempre elusi dalla discussione nelle aule giudiziarie, visto la scarsa importanza spessp data al reato di guida in stato di ebbrezza, non vi è dubbio che, davanti a un reato che può comportare una pena da otto  a  dodici anni, le corti e l’attività dei difensori debba essere orientata a verificare l’adeguatezza dello strumento e del’accertamento ai fini di contestazione dell’aggravante speciale del reato di omicidio stradale.

Accanto a queste criticità strettamente tecniche, non s può nascondere come vi siano anche delle criticità anche procedurali per come viene eseguito il test dagli organi di polizia.

Le numerose nullità in cui si incorre esaminando la documentazione relativa agli accertamenti di Guida in Stato di Ebbrezza, fa si di disarmare la previsione legislativa dell’aggravante.

Se infatti l’accertatore omette l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, trattandosi di accertamenti non ripetibili ex artt. 354, 359 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p., l’eventuale riscontro positivo sarebbe inutilizzabile nel processo penale e, quindi, il giudice non potrebbe applicare la nuova normativa.

Alla luce di quanto sopra, è evidente come il legislatore, soprattutto nei fatti previsti dalla nuova normativa, debba rivedere le modalità di accertamento in ordine allo stato di ebbrezza e al trovarsi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.

L’accertamento mediante etilometro appare senza dubbio inadeguato, in quanto limita fortemente il diritto di difesa, proprio perchè si tratta di un accertamento non ripetibile.

Diverso sarebbe l’accertamento mediante esami ematochimici che, al contrario, risultano essere più affidabili e, comunque, ripetibili, potendo,la struttura sanitaria, prelevare più campioni al fine di metterli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e della Difesa.

Lapalissiano come due scontrini, con i limiti del dispositivo “etilometro” non possano essere ritenuti sufficienti al fine di contestare le nuove fattispecie di reato.

L’esame etilometrico può costituire solo un pre test, o un indizio, al fine di richiedere ulteriori esami per un accertamento dello stato di ebbrezza e del trovarsi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma non può diventare l’unico strumento su cui fondare il procedimento penale e l’eventuale condanna.

Alla luce di queste considerazioni, appare auspicabile un intervento legislativo atto a disciplinare l’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, contemperando gli interessi contrapposti in ordine alla repressione di condotte come quelle sanzionate, con il diritto alla difesa dell’imputato che non deve essere affievolito dall’utilizzo di strumenti inadeguati e comunque non in grado di raggiungere quella prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”.