L’Utilizzo dei dispositivi di allarme da parte dei mezzi di Polizia e di Soccorso

La circolazione dei veicoli di emergenza è regolamentata dall’articolo 177 codice della strada e, per quanto riguarda la circolazione sulle autostrade dall’articolo 176 codice della strada.

E’ da premettersi, inoltre, che il codice della strada, in tutti i suoi articoli, compresi poi gli articoli del Regolamento di Attuazione NON parla mai di codice verde, giallo e rosso, perchè questi sono codici che attengono alla valutazione sanitaria del paziente.

Il codice della strada parla solamente di SERVIZI URGENTI DI ISTITUTO e lo fa all’articolo 177 codice della strada.

Di tutto l’articolo 177 cds interessano soprattutto i primi tre commi, perchè sono quelli fondamentali per quel che riguarda la circolazione.

IL PRIMO COMMA stabilisce che l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu E’ CONSENTITO solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.
Ora dall’esame dell’articolo e delle parole che usa il legislatore va da sè che SOLO per l’espletamento dei servizi urgenti di istituto il conducente PUO’, ma non è obbligato, utilizzare i sistemi supplementari di allarme.

Quindi non si fa riferimento ai codici colore, ma al carattere di urgente di istituto, sta poi ai singoli enti a cui compete stabilire se un determinato codice è urgente o meno.

Sul punto ti segnalo che ci sono centrali che ritengono che il codice verde in andata sia urgente, mentre in ritorno no.

E’, invece, sul SECONDO COMMA che si genera confusione.

Se leggiamo bene il secondo comma vediamo che lo stesso non obbliga l’uso congiunto.

Il nostro legislatore ha usato le parole in maniera precisa e se avesse voluto dire che è obbligatorio accenderli assieme avrebbe scritto
I veicoli di cui al comma 1 devono procedere con i dispositivi azionati congiuntamente.

Nell’interpretazione della legge, non si può mai far dire alla legge qualcosa di più rispetto a quello che espressamente dice, quindi , il secondo comma non impone l’uso congiunto.

Cosa dice allora il secondo comma?

Il SECONDO COMMA dice che i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI URGENTI DI ISTITUTO, QUALORA USINO CONGIUNTAMENTE il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere.

Ora dalla lettura è chiaro, e ancora più chiaro se si considera cosa significa in italiano la parola qualora e cosa comporta l’uso del congiuntivo.

QUALORA significa NEL CASO CHE, con valore temporale e insieme condizionale.

Quindi il comma due dice

nei servizi urgenti di istituto, QUANDO E SE i conducenti utilizzano congiuntamente i dispositivi, non sono tenuti a ….

La conseguenza logica (giuridica, ma prima ancora grammaticale) è che l’uso non è obbligato, ma solo consentito, i dispositivi possono essere utilizzati o meno, oppure si può utilizzare solo uno dei due, ma, se l’obbiettivo è non attenersi alle norme, allora devono utilizzarsi assieme.

Tale tesi è confermata da diverse circolari del Ministero dell’interno, delle Prefetture, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dai GIUDICI delle corti di merito e di Cassazione.

Se ne riportano alcune alcune:

CIRCOLARE del Ministero dei Trasporti n. prot. 7119 del 22 marzo 2016

“l’utilizzo del dispositivo a luce lampeggiante blu, PUR NON ESSENDO APRIORISTICAMENTE ESCLUSO DAL CODICE DELLA STRADA, non consente, comunque, di derogare ad alcune delle norme di comportamento e di sicurezza della circolazione stradale”

CIRCOLARE del Ministero dell’Interno n. 300/A/32890/105/19/3 del 10 aprile 2001

L’utilizzo del solo dispositivo luminoso, infatti, PUR NON ESSENDO APRIORISTICAMENTE ESCLUSO DAL CODICE DELLA STRADA, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza della circolazione stradale.

Entrambi i Ministeri, quindi, confermano che si può utilizzare solo il lampeggiante, ma che questo non consente di derogare al codice della strada.

Ma non basta, anche la Corte di Cassazione interviene con due sentenze.

Cassazione Civile n. 585/1996 – Cassazione Civile sezione III 15 ottobre 2009 n. 21907

“durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi decidere, in considerazione
dell’ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, SE E QUANDO azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico d’allarme”.

La Cassazione dice che l’autista sul servizio urgente di istituto può decidere SE E QUANDO azionare ill dispositivi, è evidente che non è obbligato ad usarli, né a usarli congiuntamente.

Tra l’altro nella sentenza Cassazione Civile sezione III 15 ottobre 2009 n. 21907 si fa proprio riferimento all’uso anche discontinuo della sirena.

Ora bisogna chiedersi cosa si intende per uso continuo/discontinuo della sirena.

Mentre il vecchio codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) prescriveva all’articolo 126 “I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d’istituto.
Quando viene usato in MODO CONTINUO detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione ..” il nuovo codice non usa mai la locuzione MODO CONTINUO.

Se il parlamento ha tolto questa locuzione lo ha fatto con un intento.

Ed infatti, interviene il COMMA TERZO dell’articolo 177 codice della strada che dice cosa?

“Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, APPENA UDITO IL SEGNALE ACUSTICO supplementare di allarme, ha l’obbligo di…”

E’ quindi la sirena che consente di chiedere strada impone agli automobilisti di lasciare via libera e di arrestare la marcia e non il lampeggiante.

I solo lampeggiante, pur dispositivo supplementare di allarme, non consente di chiedere strada, nè di violare le norme del cds.

La sola sirena consente di chiedere strada, ma non di violare le norme del cds.

Lampeggianti e sirena assieme, invece, consentono di chiedere strada e di violare il cds.

Quindi cosa significa se un mezzo di soccorso ha i soli lampeggianti accesi?

Beh significa che sta svolgendo un servizio urgente di istituto, ma che, per varie ragioni (tra cui il traffico, le ore notturne, la necessità di non violare il cds, le condizioni cliniche di un paziente o, per le forze di polizia, la necessità di non essere immediatamente percepibili dalle persone che commettono reati….) non necessita di utilizzare la sirena che, in ogni caso, può accendere al bisogno perchè oggi, non essendo previsto dall’articolo 177 cds IN MDODO CONTINUATIVO è solo necessario che la sirena sia accesa prima, durante e dopo l’effettuazione della manovra in deroga.

In questo caso, ovviamente, accendendo la sirena all’ultimo, occorrerà una maggiore attenzione, prudenza e diligenza.

Da ultimo si segnala come l’articolo 176 codice della strada, regolante la circolazione su autostrade, consente ai mezzi di Polizia, Antincendio e Ambulanze di effettuare alcune manovre, tra cui il circolare sulla corsia di emergenza, solo con i lampeggianti, anche senza ragiorni di urgenza.

Infatti se fosse necessario essere in urgenza bastava l’articolo 177 cds, invece, essendo necessario l’articolo 176 cds è logico che si vuole regolare qualcosa di diverso.