COVID-19: si rischia di commettere reato a firmare l’autocertificazione?

Diversi, soprattutto sui Social Network, invitano a NON sottoscrivere l’autodichiarazione predisposta sostenendo che detta sottoscrizione non sia consentita dalla legge o, nell’ipotesi più grave, costituisca reato.

Tali inviti si giustificherebbero dalla lettura del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 ed in particolare dal combinato disposto degli articoli 46, 47 e 49.

In particolare l’articolo 49 al primo comma prevede che “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore“.

Non sarebbe quindi possibile autocertificare lo stato di salute e quindi non si potrebbe sottoscrivere il modulo predisposto nella parte in cui si dichiara “di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19“.

In realtà tali inviti non sono giustificati e ben è possibile sottoscrivere l’autodichiarazione predisposta.

Il cittadino, infatti, non sottoscrive informazioni relative al proprio stato di salute, nè sostituisce con la propria autodichiarazione un certificato medico o un certificato sanitario.

Il dichiarante, infatti, è chiamato a sottoscrivere un documento in cui comunica, con l’assunzione delle responsabilità del caso, due circostanze fattuali:

1. di non essere sottoposto alla quarantena – ovvero di non essere a conoscenza di un provvedimento comunicato, sotto qualsiasi forma (compresa la chiamata registrata sulla linea dell’Emergenza del soccorso sanitario),  che lo rende edotto di essere sottoposto ad obbligo di permanenza domiciliare;

2. di non essere risultato positivo al COVID – 19 – ovvero, dopo aver fatto il tampone, di non aver ricevuto dall’Autorità Sanitaria un documento attestante la positività al virus.

Non viene autodichiarato lo stato di salute, nè sostituito un certificato medico o un certificato sanitario, ma viene dichiarata la non sussistenza di due fatti specifici che riguardano la propria persona.

Ed infatti il modello predisposto dall’Autorità Amministrativa fa riferimento all’articolo 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000 che prevede che: “L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38“.

Si chiede, quindi, al cittadino di dichiarare se è a diretta conoscenza della sussistenza della positività del tampone e se è a diretta conoscenza di provvedimenti che lo pongono in quarantena.

Diverso sarebbe stato se si fosse chiesto al cittadino di dichiarare in ordine alla sussistenza di sintomatologia e condizioni cliniche tipiche dell’infezione da COVID -19.

Tale dichiarazione sarebbe stata impossibile da sottoscrivere proprio ai sensi de DPR 445/2000.

Salvo, quindi, la falsa dichiarazione, nulla vieta al cittadino di sottoscrivere l’autodichiarazione predisposta.

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile