Cassazione: annullabile multa autovelox se agenti non presenti. Insufficiente supervisione municipale a installazione apparecchi

Roma, 5 apr. – È annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata, non c’era il vigile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un piccolo comune che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata. Il caso a Bolzano. Una signora era stata multata per eccesso di velocità. Aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l’infrazione era stata “immortalata” senza la presenza degli agenti.

Infatti l’ente locale aveva affidato l’installazione e la gestione degli apparecchi interamente a una ditta privata. Ma la municipale, riporta il sito Cassazione.net, aveva vigilato soltanto sulla fase di installazione (non di gestione) dell’apparecchio e non si era fermata in quella di accertamento dell’infrazione. Per questo il Tribunale aveva annullato il verbale. In particolare i giudici avevano motivato che il verbale di accertamento era viziato “perché l’amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della polizia municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di polizia”.

Contro questa decisione il comune ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo, almeno sul fronte della gestione dell’autovelox. La signora, infatti, non pagherà la multa perché, ha spiegato la seconda sezione civile, “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento”.