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	<title>Studio Legale Castelli &#187; Testo Unico in materia di spese di Giustizia</title>
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		<title>Legge sull&#8217;Omotransfobia: non servirebbe, ma oggi è necessaria</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art. 21 Cost.]]></category>
		<category><![CDATA[Art. 3 Cost.]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico in materia di spese di Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[#omotransfobia #arcobaleno #diritticivili #LGBT]]></category>

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		<description><![CDATA[Oggi, 30 giugno 2020, è in discussione alla Camera la legge sulla Omotransfobia. Ci si chiede se tale legge sia necessaria o, come sostiene parte dell&#8217;opinione pubblica, compresa la CEI,  sia addirittura pericolosa per una presunta deriva liberticida. Chi non la ritiene necessaria, infatti, vede limitato il diritto di opinione e il diritto di manifestazione &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=311" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Legge sull&#8217;Omotransfobia: non servirebbe, ma oggi è necessaria</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/06/safe_image.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-312" src="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/06/safe_image-300x156.jpg" alt="safe_image" width="300" height="156" /></a>Oggi, 30 giugno 2020, è in discussione alla Camera la legge sulla Omotransfobia. Ci si chiede se tale legge sia necessaria o, come sostiene parte dell&#8217;opinione pubblica, compresa la CEI,  sia addirittura pericolosa per una presunta deriva liberticida.</p>
<p><span id="more-311"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Chi non la ritiene necessaria, infatti, vede limitato il diritto di opinione e il diritto di manifestazione del pensiero di cui all&#8217;articolo 21 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Effettivamente il nostro ordinamento non avrebbe bisogno di leggi come quella in discussione, così come non avrebbe bisogno della Legge Mancino (<em>legge 25 giugno 1993, n. 205</em>),</p>
<p style="text-align: justify;">Il Codice Rocco, infatti, era ben preparato a contrastare i reati determinati da motivi abbietti, tanto da introdurre l&#8217;aggravante di cui all&#8217;articolo 61 n. 1.</p>
<p style="text-align: justify;">La Giurisprudenza ha chiarito, infatti, che il motivo è abietto in quanto ignobile, idoneo a rivelare nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità.</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora, il motivo è abbietto quando è spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano.</p>
<p style="text-align: justify;">E cosa c&#8217;è di più abbietto che commettere un reato nei confronti di una persona discriminandola nel suo ESSERE?</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno ha problemi a riconosce come abbietta la condotta di chi aggredisce, insulta o, comunque, leda i diritti di una persona solo perchè disabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che stupisce è che, raramente o, quanto meno difficilmente, viene riconosciuto come abbietto il motivo basato sull&#8217;identità sessuale o di genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversi sono stati gli episodi di discriminazione di genere e non sempre l&#8217;ordinamento è stato in grado di dare una risposta efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, quindi, una legge contro l&#8217;omofobia non servirebbe, perchè gli strumenti potenziali già ci sono, è tuttavia evidente che tale legge, oggi, è più che necessaria.</p>
<p style="text-align: justify;">E non solo sotto il profilo della punizione del colpevole di reati determinanti dalla discriminazione per l&#8217;orientamento sessuale, ma soprattutto perchè realizza una maggior protezione a favore delle vittime.</p>
<p style="text-align: justify;">Prevede la legge, infatti le spese che la vittima dovrebbe affrontare siano a carico dello Stato, accendendo al Patrocinio a Spese dello Stato indipendentemente dal redditto, così come accade per le vittime di reati di violenza di genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la Legge realizza quella funzione rieducativa della pena, consentendo all&#8217;imputato di accedere ad un percorso alternativo alla detenzione, collaborando con enti e associazioni di volontariato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun <em>vulnus</em> alla libertà di espressione, così come paventato dai detrattori e, in particolare, dalla CEI.</p>
<p style="text-align: justify;">La Legge non mira a punire il dibattito costruttivo o il diritto di &#8220;pensarla differentemente&#8221;, ma mira a tutelare le persone vittima di discriminazione per orientamento sessuale identità di genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Non servirebbe, in uno stato civile, sottolineare che un comportamento discriminatorio basato sul &#8220;COME SI E'&#8221;è illegittimo, ma, alla luce della cronaca, forse è necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dai detrattori, ovvero che detta legge lederebbe la libertà di espressione di cui all&#8217;articolo 21 della Costituzione, ritengo che detta Legge realizzi a pieno quel compito della Repubblica &#8220;di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini&#8221; di cui all&#8217;articolo 3 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;approvazione della legge sarà forse più chiaro a tutti, non solo che aggredire una coppia di ragazzi che si tiene per mano è un comportamento grave e altamente discriminatorio, ma anche che non affittare un appartamento ad una coppia omosessuale realizza una pari lesione delle dignità delle persone che merita di essere sanzionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Arriverà, forse, un tempo in cui questa legge non servirà più, ma oggi, alla luce di quello che accade, è evidentemente necessaria.</p>
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		<title>Patrocinio a Spese dello Stato: aumentato il reddito</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratuito patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinio a spese dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinio per i non abbienti]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico in materia di spese di Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 1^ aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.169 del 23 luglio 2014, l&#8217;importo di euro 10.766,33, indicato all&#8217;articolo 76,  comma  1,  del Decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), come aumentato a seguito del decreto del  2  luglio  2012,  e&#8217;  &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=198" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Patrocinio a Spese dello Stato: aumentato il reddito</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 1^ aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.169 del 23 luglio 2014, l&#8217;importo di euro 10.766,33, indicato all&#8217;articolo 76,  comma  1,  del Decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), come aumentato a seguito del decreto del  2  luglio  2012,  e&#8217;  aggiornato  in  euro <strong>11.369,24</strong> <strong>(undicimilatrecentosessantanove/24)</strong>.</p>
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