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	<title>Studio Legale Castelli &#187; Codice della Strada</title>
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		<title>L&#8217;Utilizzo dei dispositivi di allarme da parte dei mezzi di Polizia e di Soccorso</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulanza]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza Sanitaria]]></category>
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		<description><![CDATA[La circolazione dei veicoli di emergenza è regolamentata dall&#8217;articolo 177 codice della strada e, per quanto riguarda la circolazione sulle autostrade dall&#8217;articolo 176 codice della strada. E&#8217; da premettersi, inoltre, che il codice della strada, in tutti i suoi articoli, compresi poi gli articoli del Regolamento di Attuazione NON parla mai di codice verde, giallo &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=264" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">L&#8217;Utilizzo dei dispositivi di allarme da parte dei mezzi di Polizia e di Soccorso</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La circolazione dei veicoli di emergenza è regolamentata dall&#8217;articolo 177 codice della strada e, per quanto riguarda la circolazione sulle autostrade dall&#8217;articolo 176 codice della strada.</p>
<p><span id="more-264"></span></p>
<p>E&#8217; da premettersi, inoltre, che il codice della strada, in tutti i suoi articoli, compresi poi gli articoli del Regolamento di Attuazione NON parla mai di codice verde, giallo e rosso, perchè questi sono codici che attengono alla valutazione sanitaria del paziente.</p>
<p>Il codice della strada parla solamente di <strong>SERVIZI URGENTI DI ISTITUTO</strong> e lo fa all&#8217;articolo <strong>177 codice della strada</strong>.</p>
<p>Di tutto l&#8217;articolo 177 cds interessano soprattutto i primi tre commi, perchè sono quelli fondamentali per quel che riguarda la circolazione.</p>
<p>IL PRIMO COMMA stabilisce che l&#8217;uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu E&#8217; CONSENTITO solo per l&#8217;espletamento di servizi urgenti di istituto.<br />
Ora dall&#8217;esame dell&#8217;articolo e delle parole che usa il legislatore va da sè che SOLO per l&#8217;espletamento dei servizi urgenti di istituto il conducente PUO&#8217;, ma non è obbligato, utilizzare i sistemi supplementari di allarme.</p>
<p>Quindi non si fa riferimento ai codici colore, ma al carattere di urgente di istituto, sta poi ai singoli enti a cui compete stabilire se un determinato codice è urgente o meno.</p>
<p>Sul punto ti segnalo che ci sono centrali che ritengono che il codice verde in andata sia urgente, mentre in ritorno no.</p>
<p>E&#8217;, invece, sul SECONDO COMMA che si genera confusione.</p>
<p>Se leggiamo bene il secondo comma vediamo che lo stesso non obbliga l&#8217;uso congiunto.</p>
<p>Il nostro legislatore ha usato le parole in maniera precisa e se avesse voluto dire che è obbligatorio accenderli assieme avrebbe scritto<br />
I veicoli di cui al comma 1 devono procedere con i dispositivi azionati congiuntamente.</p>
<p>Nell&#8217;interpretazione della legge, non si può mai far dire alla legge qualcosa di più rispetto a quello che espressamente dice, quindi , il secondo comma non impone l&#8217;uso congiunto.</p>
<p>Cosa dice allora il secondo comma?</p>
<p>Il SECONDO COMMA dice che i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell&#8217;ESPLETAMENTO DEI SERVIZI URGENTI DI ISTITUTO, QUALORA USINO CONGIUNTAMENTE il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere.</p>
<p>Ora dalla lettura è chiaro, e ancora più chiaro se si considera cosa significa in italiano la parola qualora e cosa comporta l&#8217;uso del congiuntivo.</p>
<p>QUALORA significa NEL CASO CHE, con valore temporale e insieme condizionale.</p>
<p>Quindi il comma due dice</p>
<p>nei servizi urgenti di istituto, QUANDO E SE i conducenti utilizzano congiuntamente i dispositivi, non sono tenuti a &#8230;.</p>
<p>La conseguenza logica (giuridica, ma prima ancora grammaticale) è che l&#8217;uso non è obbligato, ma solo consentito, i dispositivi possono essere utilizzati o meno, oppure si può utilizzare solo uno dei due, ma, se l&#8217;obbiettivo è non attenersi alle norme, allora devono utilizzarsi assieme.</p>
<p>Tale tesi è confermata da diverse circolari del Ministero dell&#8217;interno, delle Prefetture, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dai GIUDICI delle corti di merito e di Cassazione.</p>
<p>Se ne riportano alcune alcune:</p>
<p>CIRCOLARE del Ministero dei Trasporti n. prot. 7119 del 22 marzo 2016</p>
<p>&#8220;l&#8217;utilizzo del dispositivo a luce lampeggiante blu, PUR NON ESSENDO APRIORISTICAMENTE ESCLUSO DAL CODICE DELLA STRADA, non consente, comunque, di derogare ad alcune delle norme di comportamento e di sicurezza della circolazione stradale&#8221;</p>
<p>CIRCOLARE del Ministero dell&#8217;Interno n. 300/A/32890/105/19/3 del 10 aprile 2001</p>
<p>L&#8217;utilizzo del solo dispositivo luminoso, infatti, PUR NON ESSENDO APRIORISTICAMENTE ESCLUSO DAL CODICE DELLA STRADA, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza della circolazione stradale.</p>
<p>Entrambi i Ministeri, quindi, confermano che si può utilizzare solo il lampeggiante, ma che questo non consente di derogare al codice della strada.</p>
<p>Ma non basta, anche la Corte di Cassazione interviene con due sentenze.</p>
<p>Cassazione Civile n. 585/1996 – Cassazione Civile sezione III 15 ottobre 2009 n. 21907</p>
<p>&#8220;durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi decidere, in considerazione<br />
dell&#8217;ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, SE E QUANDO azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico d&#8217;allarme&#8221;.</p>
<p>La Cassazione dice che l&#8217;autista sul servizio urgente di istituto può decidere SE E QUANDO azionare ill dispositivi, è evidente che non è obbligato ad usarli, né a usarli congiuntamente.</p>
<p>Tra l&#8217;altro nella sentenza Cassazione Civile sezione III 15 ottobre 2009 n. 21907 si fa proprio riferimento all&#8217;uso anche discontinuo della sirena.</p>
<p>Ora bisogna chiedersi cosa si intende per uso continuo/discontinuo della sirena.</p>
<p>Mentre il vecchio codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) prescriveva all’articolo 126 “I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d&#8217;istituto.<br />
Quando viene usato in MODO CONTINUO detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione ..&#8221; il nuovo codice non usa mai la locuzione MODO CONTINUO.</p>
<p>Se il parlamento ha tolto questa locuzione lo ha fatto con un intento.</p>
<p>Ed infatti, interviene il COMMA TERZO dell&#8217;articolo 177 codice della strada che dice cosa?</p>
<p>&#8220;Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, APPENA UDITO IL SEGNALE ACUSTICO supplementare di allarme, ha l&#8217;obbligo di&#8230;&#8221;</p>
<p>E&#8217; quindi la sirena che consente di chiedere strada impone agli automobilisti di lasciare via libera e di arrestare la marcia e non il lampeggiante.</p>
<p>I solo lampeggiante, pur dispositivo supplementare di allarme, non consente di chiedere strada, nè di violare le norme del cds.</p>
<p>La sola sirena consente di chiedere strada, ma non di violare le norme del cds.</p>
<p>Lampeggianti e sirena assieme, invece, consentono di chiedere strada e di violare il cds.</p>
<p>Quindi cosa significa se un mezzo di soccorso ha i soli lampeggianti accesi?</p>
<p>Beh significa che sta svolgendo un servizio urgente di istituto, ma che, per varie ragioni (tra cui il traffico, le ore notturne, la necessità di non violare il cds, le condizioni cliniche di un paziente o, per le forze di polizia, la necessità di non essere immediatamente percepibili dalle persone che commettono reati&#8230;.) non necessita di utilizzare la sirena che, in ogni caso, può accendere al bisogno perchè oggi, non essendo previsto dall&#8217;articolo 177 cds IN MDODO CONTINUATIVO è solo necessario che la sirena sia accesa prima, durante e dopo l&#8217;effettuazione della manovra in deroga.</p>
<p>In questo caso, ovviamente, accendendo la sirena all&#8217;ultimo, occorrerà una maggiore attenzione, prudenza e diligenza.</p>
<p>Da ultimo si segnala come l&#8217;articolo 176 codice della strada, regolante la circolazione su autostrade, consente ai mezzi di Polizia, Antincendio e Ambulanze di effettuare alcune manovre, tra cui il circolare sulla corsia di emergenza, solo con i lampeggianti, anche senza ragiorni di urgenza.</p>
<p>Infatti se fosse necessario essere in urgenza bastava l&#8217;articolo 177 cds, invece, essendo necessario l&#8217;articolo 176 cds è logico che si vuole regolare qualcosa di diverso.</p>
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		<title>Omicidio Stradale: problemi applicativi di una norma &#8220;zoppa&#8221;</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 10:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atti urgenti irripetibili]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Etilometro]]></category>
		<category><![CDATA[Omicidio Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[Atti Urgenti Irripetibili]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di difesa]]></category>

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		<description><![CDATA[Invocato dalle associazioni dei parenti delle vittime della strada e dalla sete di giustizia popolare, l&#8217;omicidio stradale è diventato legge (LEGGE 23 marzo 2016, n. 41), tra gli applausi del Governo, fiero di aver introdotto l&#8217;articolo 589 &#8211; bis (omicidio stradale ) e 590 -bis (lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime) nel Codice Penale &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=255" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Omicidio Stradale: problemi applicativi di una norma &#8220;zoppa&#8221;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Invocato dalle associazioni dei parenti delle vittime della strada e dalla sete di giustizia popolare, l&#8217;omicidio stradale è diventato legge (<strong>LEGGE 23 marzo 2016, n. 41</strong>), tra gli applausi del Governo, fiero di aver introdotto l&#8217;articolo <strong>589 &#8211; bis</strong> (omicidio stradale ) e <strong>590 -bis</strong> (lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime) nel Codice Penale vigente.</p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>Le pene, difatti, appaiono ora più gravi, tanto che, non solo vengono aumentati i limiti edittali</p>
<p>&#8211; reclusione  da  due  a sette anni, in caso di decesso provocato in violazione delle norme stradali (comma 1);<br />
&#8211; reclusione da  otto  a  dodici anni, per colui che, alla guida di un veicolo a motore provochi la morte di qualcuno sotto l&#8217;effetto di alcol o sostanze stupefacenti(commi 2 e 3);</p>
<p>Lo stesso vale per le lesioni, con l&#8217;introduzione dell&#8217;articolo 590 &#8211; bis c.p. che punisce</p>
<p>&#8211; reclusione tre mesi a  un  anno  per  le  lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (comma 1);<br />
&#8211; reclusione  da  tre  a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a  sette  anni  per  le lesioni gravissimeper colui che, alla guida di un veicolo a motore provochi la morte di qualcuno sotto l&#8217;effetto di alcol o sostanze stupefacenti(commi 2 e 3);</p>
<p>Infine, è anche stabilito espressamente che &#8220;<em>Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo,  terzo, quarto, quinto e  sesto  comma,  589-ter,  590-bis,  secondo,  </em><em>terzo,quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le  concorrenti  circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e  114,  non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti </em><em>rispetto a queste  e le diminuzioni si operano sulla  quantita&#8217;  di  pena  determinata  ai sensi delle predette circostanze aggravanti</em>&#8221; (art. 590 quater c.p.).</p>
<p>Viene così impedito al Giudice, applicando attenuanti generiche o speciali di scendere sotto il minimo edittale, fatta salva, ovviamente, la diminuente per l&#8217;eventuale scelta di riti alternativi.</p>
<p>Nonostante i festeggiamenti, la nuova norma è apparsa subito, ai commentatori e addetti ai lavori, criticabile, sia per le pene previste, sia per una serie di criticità nella sua applicazione che, di fatto, potrebbe essere minata ed esaurire il suo potere deterrente.</p>
<p>Se la domanda a cui l&#8217;omicidio stradale risposte è quella di garantire la certezza di una pena nei confronti di chi causa la morte o le lesioni ad una persona alla guida di un veicolo a motore, soprattutto se sotto l&#8217;effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, appare evidente come il reato di Omicidio Stradale, coordinato con gli articoli 186 e 187 del codice della strada, dimostri tutti i propri limiti.</p>
<p>Il primo dubbio interpretativo consiste nello stabilire se lo stato di ebbrezza e l&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti costituiscono aggravanti speciali del reato di omicidio stradale (o delle lesioni stradali), di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 589 &#8211; bis c.p. e 590 &#8211; bis c.p. oppure titoli autonomi di reato.</p>
<p>Tale impostazione appare dirimente per valutare la compatibiltità e il coordinamento con gli articolo 186 e 187 codice della strada, al fine di comprendere se siamo di fronte, o meno, a un concorso di reati.</p>
<p>Nella normativa previgente sicuramente potevano infatti trovare applicazione le disposizione in merito al concorso di reati, sicchè il Giudice avrebbe ben potuto applicare il regime sanzionatorio corrispondente, contestanto sia il reato di omicidio colposo ex art. 589 c. 3 c.p. e i reati di cui agli articoli 187 e 187 c.p.</p>
<p>Ora, invece, da una prima lettura parrebbe che i commi  2 e 3 dell&#8217;articolo 589 &#8211; bis (lo stesso vale per le lesioni) codice penale siano delle fattispecie autonome e non delle aggravanti speciali del reato di omicidio stradale.</p>
<p>Mentre infatti il comma 1 riprende esattamente il vecchio comma 3 dell&#8217;articolo 589 c.p. ora abrogato, limitandosi ad indicare le norme della circolazione stradale, i commi 2 e 3 del nuovo articolo 589 &#8211; bis (e 590 &#8211; bis c.p.) descrivono fattispecie nuove, caratterizzate da elementi specifici tra cui lo stato di ebbrezza e l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti che sono alla base della contestazione.</p>
<p>Siamo, inoltre, davanti ad una unicità della condotta, ovvero il porsi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l&#8217;effetto di sostanza, con la relativa coscienza e volontà di porre in essere un comportamento antiguridico.</p>
<p>Non è da sottovalutare come la giurisprudenza, ammettendo all&#8217;applicabilità della speciale tenuità del fatto ai reati di cui agli articoli 186 e 187 codice della strada, abbia chiaramente indicato come le due norme si pongono come fine non solo la sicurezza stradale, ma anche la tutela della salute e dell&#8217;integrità fisica, identici beni tutelati dalla nuova normativa sia come omicidio che come lesioni.</p>
<p>A parere di chi scrive, quindi, non potrà essere applicato il concorso tra i reati di cui agli articoli 589 &#8211; bis e 590 &#8211; bis c.p. con gli articoli 186 e 187 codice della strada, ritenendo che il giudice dovrà ritenere assorbito nelle fattispecie previste dal codice penale quelle relative agli articoli 186 e 187 c.d.s.</p>
<p><strong>I problemi dell&#8217;accertamento</strong></p>
<p>Alla luce della severa disciplina sanzionatoria, particolare attenzione deve porre l&#8217;interprete ad una serie di problematiche connesse all&#8217;accertmento delle violazioni previste dagli articoli 186 e 187 codice della strada.</p>
<p>Come anticipato l&#8217;accertamento dello stato di ebbrezza e dell&#8217;essere sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti costituisce presupposto ai fini della contestazione dei nuovi reati di omicidio e lesioni stradali e, pertanto, tale accertamento deve, a parere di chi scrive, essere fatto in maniera rigorosa.</p>
<p>La serverità della norma e le pene previste non possono non allarmare chi, tutti i giorni, ha a che fare con gli accertamenti della guida in stato di ebbrezza e con l&#8217;accertamento dell&#8217;assunzione delle sostanze stupefacenti.</p>
<p>Mentre, infatti, i procedimenti ex art. 186 e 187 Codice della Strada vedevano molto spesso l&#8217;attività del difensore incentrata ad accedere agli istituti alternatvi, vuoi i Lavori di Pubblica Utilità, vuoi l&#8217;ottenimento della sospensione condizionale della pena o, più recentemente, l&#8217;ottenimento di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, ora, appare evidente, l&#8217;attività del difensore dovrà essere incentrata sulla valutazione dell&#8217;accertamento.</p>
<p>L&#8217;accertamento dello stato di ebbrezza e dell&#8217;essere sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti dovrà essere molto più rigoroso al fine di tutelare il diritto di difesa dell&#8217;indagato/imputato.</p>
<p>La storia degli accertamenti, soprattutto della guida in stato di ebbrezza, ha dimostrato come gli accertamenti risultino da più parti criticabili sia nelle modalità che negli stessi risultati.</p>
<p>Noto è che lo strumento più utilizzato per accertare la sussistenza dello stato di ebbrezza sia costituito dall&#8217;etilometro.</p>
<p>Lo strumento, in dotazione alle forze di polizia, consente di verificare la presenza di alcol etilico all&#8217;interno dell&#8217;aria alveolare, secondo una formula e mediante un coefficente di conversione standard (ovvero 2100) tra la concentrazione di alcol nell&#8217;aria espirata e la concentrazione del sangue, che non tiene per nulla conto delle caratteristiche fisiche del soggetto.</p>
<p>Inotlre lo strumento è &#8220;STRUMENTO DI MISURA&#8221; a tutti gli effetti e, quindi, oltre all&#8217;omologazione e alla verifica periodica, dovrebbe essere tenuto con accuratezza dagli operatori, evitando sbalzi di temperatura e shock determinati da urti e colpi, circostanza questo impensabile visto che il dispositivo si trova ad essere trasportato sulle autovetture di servizio, semplicemente riposto nel baule delle stesse.</p>
<p>Al di là di queste considerazion, tale strumento, come rilevato spesso dai tossicologi forensi, ha diverse criticità e potrebbe essere influenzato dalla presenza di &#8220;vapori&#8221; di alcol rimasti nelcavo orale, andando a rilevare un falso positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la previsione di due esami, a distanza di non meno di 5 minuti, non appare sufficiente ad arginare tale evenienza, posto che il metabolsimo delle sostanze alcoliche è altamente variabile a causa di diversi fattori quali:</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8211; corporatura</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8211; ingestione di alimenti</p>
<p style="text-align: justify;">  &#8211; temperatura</p>
<p style="text-align: justify;">e altri fattori che ineriscono al metabolismo che, per sua natura è un sistema aperto, influenzabile e, quindi, non riconducibile ad un coefficente di conversione standard .</p>
<p>E&#8217; stato, infatti, dimostrato come lo sciacquo della bocca con colluttori a base alcolica determini una positività all&#8217;esame etilometrico, nonostante l&#8217;assenza a livello ematico di tracce di enzimi tipici del metabolismo dell&#8217;alcol stesso.</p>
<p>Se questi argomenti sono stati sempre elusi dalla discussione nelle aule giudiziarie, visto la scarsa importanza spessp data al reato di guida in stato di ebbrezza, non vi è dubbio che, davanti a un reato che può comportare una pena da otto  a  dodici anni, le corti e l&#8217;attività dei difensori debba essere orientata a verificare l&#8217;adeguatezza dello strumento e del&#8217;accertamento ai fini di contestazione dell&#8217;aggravante speciale del reato di omicidio stradale.</p>
<p>Accanto a queste criticità strettamente tecniche, non s può nascondere come vi siano anche delle criticità anche procedurali per come viene eseguito il test dagli organi di polizia.</p>
<p>Le numerose nullità in cui si incorre esaminando la documentazione relativa agli accertamenti di Guida in Stato di Ebbrezza, fa si di disarmare la previsione legislativa dell&#8217;aggravante.</p>
<p>Se infatti l&#8217;accertatore omette l&#8217;avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, trattandosi di accertamenti non ripetibili ex artt. 354, 359 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p., l&#8217;eventuale riscontro positivo sarebbe inutilizzabile nel processo penale e, quindi, il giudice non potrebbe applicare la nuova normativa.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, è evidente come il legislatore, soprattutto nei fatti previsti dalla nuova normativa, debba rivedere le modalità di accertamento in ordine allo stato di ebbrezza e al trovarsi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.</p>
<p>L&#8217;accertamento mediante etilometro appare senza dubbio inadeguato, in quanto limita fortemente il diritto di difesa, proprio perchè si tratta di un accertamento non ripetibile.</p>
<p>Diverso sarebbe l&#8217;accertamento mediante esami ematochimici che, al contrario, risultano essere più affidabili e, comunque, ripetibili, potendo,la struttura sanitaria, prelevare più campioni al fine di metterli a disposizione dell&#8217;Autorità Giudiziaria e della Difesa.</p>
<p>Lapalissiano come due scontrini, con i limiti del dispositivo &#8220;etilometro&#8221; non possano essere ritenuti sufficienti al fine di contestare le nuove fattispecie di reato.</p>
<p>L&#8217;esame etilometrico può costituire solo un pre test, o un indizio, al fine di richiedere ulteriori esami per un accertamento dello stato di ebbrezza e del trovarsi sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti, ma non può diventare l&#8217;unico strumento su cui fondare il procedimento penale e l&#8217;eventuale condanna.</p>
<p>Alla luce di queste considerazioni, appare auspicabile un intervento legislativo atto a disciplinare l&#8217;accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti, contemperando gli interessi contrapposti in ordine alla repressione di condotte come quelle sanzionate, con il diritto alla difesa dell&#8217;imputato che non deve essere affievolito dall&#8217;utilizzo di strumenti inadeguati e comunque non in grado di raggiungere quella prova &#8220;al di là di ogni ragionevole dubbio&#8221;.</p>
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		<title>Sezioni Unite: Etilometro, mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:44:07 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[nullità intermedie]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 5396 del 9 gennaio 2015 pubblicata il siuccessivo 5 febbraio 2015, la Sezioni Unite della Corte di Cassazioni hanno rafforzato il principio secondo cui l&#8217;esecuzione della prova etilometrica, da parte della Polizia Giudiziaria, va annoverata tra gli atti urgenti non ripetibili e, pertanto, l&#8217;autorità che procede deve comunicare all&#8217;indagato la facoltà &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=247" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Sezioni Unite: Etilometro, mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n.<strong> 5396</strong> del 9 gennaio 2015 pubblicata il siuccessivo 5 febbraio <strong>2015</strong>, la Sezioni Unite della Corte di Cassazioni hanno rafforzato il principio secondo cui l&#8217;esecuzione della prova etilometrica, da parte della Polizia Giudiziaria, va annoverata tra gli atti urgenti non ripetibili e, pertanto, l&#8217;autorità che procede deve comunicare all&#8217;indagato la facoltà di farsi assistere dal difensore.</p>
<p><span id="more-247"></span></p>
<p>La Corte, inoltre, ha precisato che l&#8217;omesso avviso può essere fatto rilevare sino alla deliberazione della sentenza di primo grado e non, come spesso si è sostenuto, prima dell&#8217;atto da eseguirsi o, comunque, al primo atto difensivo della parte.</p>
<p>Per meglio capire il ragionamento dei Giudici di Piazza Cavour, occorre esaminare la natura della prova etilometrica e, quindi, le garanzie che la stessa presuppone.</p>
<p>La questione portata all&#8217;attenzione della Suprema Corte, infatti, era posta in questi termini &#8220;Se la nullità conseguente al mancato avertimento a conducente di un veicolo, da sottoporre all&#8217;esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell&#8217;articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi deducibile, a norma dell&#8217;articolo 182 comma 2 codice di procedura penale, se non eccepita dal diretto interessato prima del compimento dell&#8217;atto; ovvero se di tale eccezione debba considerarsi onerato solo il difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità&#8221;.</p>
<p>In sostanza le Sezioni Unite si sono interrogate se la mancata eccezione dell&#8217;indagato infici la proponibilità della stessa in sede di giudizio e nel caso tale eccezione sia proposta dal difensore, quale sia il termine ultimo per proporla.</p>
<p>Dall&#8217;esame della normativa in questione (articolo 114 disp. att. c.p.p. e artt. 356 e 354 c.p.p.) la Corte ha evidenzianto come vi sia un vero e proprio obbligo, in capo alla Polizia Giudiziaria, di informare la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore.</p>
<p>Tale obbligo, infatti, sottende la possibilità che l&#8217;indagato non sia a conoscenza di tale diritto e, proprio per questo, occorre che la Polizia Giudiziaria lo renda conoscibile nel momento in cui emergano indizi di reato e, pertanto, vengano posti in essere  atti per assicurare le fonti di prova.</p>
<p>L&#8217;elusione dell&#8217;obbligo previsto dall&#8217;art. 114 disp. att. cod. proc. pen., come ricordato dalla Corte, va annoverata tra le &#8220;nullità di regime intermedio&#8221;  ai sensi dell&#8217;articolo 178 comma 1 letter c. c.p.p. e non tra le nullità assolute previse dall&#8217;articolo successivo.</p>
<p>L&#8217;articolo 180 c.p.p. stabilisce che le nullità a regime intermedio possono essere rilevate non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, in primo luogo dal Giudice, quale garante della regolarità del processo.</p>
<p>La Giurisprudenza, tuttavia, talvolta ha ritenuto applicabile l&#8217;articolo 182 c.p.p. primo periodo, nella parte in cui prevede che qualora la parte assista all&#8217;atto, questa deve eccepirne la nullità prima che tale atto sia compiuto e, solo se questo non è possibile, immediatamente.</p>
<p>Per tali ragioni alcuni Giudici ritenevano che qualora l&#8217;indagato, prima di eseguire la prova etilomentrica o, comunque, subito dopo questa, non avesse eccepito tale nullità, questa non potesse essere eccepita nelle successive fasi del procedimento.</p>
<p>Le Sezioni Unite, per dirimere tale contrasto Giurisprudenziale, hanno evidenziato la natura dell&#8217;atto nonchè la nozione di &#8220;parte che vi assiste&#8221;.</p>
<p>La Corte, infatti, nella sentenza richiamata ha categoricamente escluso che l&#8217;indagato possa essere annoverato nel concetto di &#8220;parte che assiste&#8221;, propria per la natura stessa di indagato o indagabile che sta per essere sottoposto all&#8217;accertamento urgente indifferibile e stante la possibilità dello stesso di non conoscere la necessità di tale avviso.</p>
<p>Se fosse stato onere dell&#8217;indagato conoscere la natura dell&#8217;atto che sta per compiere, quale &#8220;atto garantito&#8221; non avrebbe infatti senso che sia imposto dalla normativa il doverlo avvisare di tale facoltà.</p>
<p>Secondo gli Ermellini, infatti, per potere eccepire una nullità occorre averne la contezza e il dover dare avviso di eventuali diritti e facoltà presuppone la possiblità di non avere tale conoscenza.</p>
<p>Alla luce di tale ragionamento, quindi, la Corte ha concluso che l&#8217;indagato  non assiste all&#8217;atto, proprio perchè non conosce le modalità con cui tale atto deve essere compiuto.</p>
<p>Inoltre con parte deve intendersi unicamente il difensore e mai l&#8217;indagato o altra parte privata che potrebbe non avere alcuna conoscenza tecnico giuridica in merito.</p>
<p>Parte è solamente il difensore (o il Pubblico Ministero) che ha conoscenza delle formalità previste dalla legge e, pertanto, non trova applicazione l&#8217;articolo 182 codice di procedura penale, essendo, tra l&#8217;altro, prevista la difesa tecnica dell&#8217;indagato/imputato.</p>
<p>Per tali ragioni, l&#8217;indagato, pur potendo rappresentare elementi idonei a suffragare la nullità di determinati atti, anche nel processo penale, non ha quell&#8217;onere di &#8220;eccezione di nullità&#8221; dal mancato esercizio del quale possa derivare qualche preclusione o decadenza.</p>
<p>La mancata eccezione da parte dell&#8217;indagato, quindi, non rende improponibile la successiva eccezione da partre del difensore.</p>
<p>Alla luce di questo <em>excursus</em>, le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale che ha portato all&#8217;ordinanza di rimessione, inquadrano la prova etilometrica tra gli atti irripetibili di cui deve essere dato l&#8217;avviso della facoltà di assistenza di un difensore di fiducia e hanno sacralizzato come l&#8217;omesso avviso, che rende l&#8217;atto nullo, rientri nelle nullità intermedie che può essere fatto valere dal difensore, ai sensi dell&#8217;articolo 182 c.p.p. secondo periodo, entro la deliberazione della sentenza di primo grado.</p>
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		<title>Autovelox, non serve la taratura, sufficiente l&#8217;omologazione. Cass. 24 gennaio 2013, n. 1743</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>

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		<description><![CDATA[I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza 1743/2013, si sono pronunciati sull&#8217;annosa questione &#8220;taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità&#8221;. Su ricorso della Prefettura, la Suprema Corte ha accolto l&#8217;opposizione fondata sulla falsa applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di Taratura), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=153" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Autovelox, non serve la taratura, sufficiente l&#8217;omologazione. Cass. 24 gennaio 2013, n. 1743</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza 1743/2013, si sono pronunciati sull&#8217;annosa questione &#8220;taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità&#8221;.</p>
<p><span id="more-153"></span></p>
<p>Su ricorso della Prefettura, la Suprema Corte ha accolto l&#8217;opposizione fondata sulla falsa applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di Taratura), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 e art. 142, comma 6 e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495).</p>
<p>La tesi sostenuta dall&#8217;Amministrazione ricorrente, accolta dalla Cassazione, difatti, sostiene che non vi è nel diritto positivo nazionale, nè in quello comunitario, alcuna norma che imponga l&#8217;obbligo della taratura degli strumenti della rilevazione della velocità-</p>
<p>Le stesse circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, difatti, si limitano a consigliare la taratura solo qualora il dispositivo venga utilizzato senza la presenza costante dell&#8217;agente accertatore.</p>
<p>La corte, riprendendo diverse sentenze (v. Cass. 13/6/2011 n. 12924 Ord., Cass. 24/4/2010 n. 9846, Cass. 24/5/2010 n. 12664, Cass. 19/11/2007 n. 23978) ha adeirto a tale tesi, sostenendo che i dispositivi di rilevazione della velocità non rientrano degli strumenti di misura che devono essere sottoposti alla disciplina della legge 273 del 1991.</p>
<p>Parimenti, nessuna norma del Codice della Strada, secondo la Corte, impone la taratura e a ben vedere, secondo gli Ermellini, tale omissione per nulla contrasta con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost..</p>
<p>Riprendendo la sentenza Cass. 15/12/2008 n. 29333, Piazza Cavour ha ribadito che la questione di legittimità appare manifestamente infondata, attesa la mancanza di norme comunitaria ad effetto vincolante in materia di misurazione della velocità.</p>
<p>L&#8217;unica imposizione normativa, rimane quindi l&#8217;omologazione del dispositivo, così come previsto dal comma 6 dell&#8217;articolo 142 codice della strada che, in maniera testuale impone all&#8217;amministrazione, l&#8217;utilizzo di apparecchiature debitamente omologate.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: guida in stato di ebbrezza, anche se appartiene alla società, il veicolo può essere confiscato &#8211; Cass. 27 febbraio 2012 n. 9464</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 19:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza 9464/2013, la Corte di Cassazione ha esaminato il provvedimento ablativo previsto dall&#8217;articolo 186 c. 2 lettera c) del Codice della Strada, che dispone la confisca, dell&#8217;autoveicolo condotto da chi, a seguito della prova etilometrica risulta avere un valore accertato superiore a 1,5 gtammi per litro (g/l). La norma, infatti, dispone che, con &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=148" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Cassazione: guida in stato di ebbrezza, anche se appartiene alla società, il veicolo può essere confiscato &#8211; Cass. 27 febbraio 2012 n. 9464</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza 9464/2013, la Corte di Cassazione ha esaminato il provvedimento ablativo previsto dall&#8217;articolo 186 c. 2 lettera c) del Codice della Strada, che dispone la confisca, dell&#8217;autoveicolo condotto da chi, a seguito della prova etilometrica risulta avere un valore accertato superiore a 1,5 gtammi per litro (g/l).</p>
<p><span id="more-148"></span></p>
<p>La norma, infatti, dispone che, con la sentenza di condanna o con il provvedimento che accoglie l&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se sospeso condizionalmente, è sempre disposta la confisca dell&#8217;autoveicolo, sal vo che il veicolo stesso appartenga a persona estrane al reato.</p>
<p>Nel caso in esame, tuttavia, la Cassazione ha esaminato il caso in cui il veicolo appartenga ad una società in nome collettivo.</p>
<p>La corta ha evidenziato come il legislatore, parlando del veicolo del trasgressore, usi il termine &#8220;appartenere&#8221; e non i termini ben opiù tecnici di &#8220;proprietà&#8221; o &#8220;intestazione&#8221;.</p>
<p>Vista l&#8217;atecnicità di tale termine, pertanto, non è di ostacolo alla confisca del veicolo l&#8217;intestazione dello stesso a una società, qualora il conducente vanti un effettivo e concreto dominio sullo stesso, a prescindere dalla formale intestazione sui pubblici registr.</p>
<p>Tale dominio, secondo i Giudici di Palazzo Cavour, &#8220;può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali&#8221;.</p>
<p>Sulla base di tale presupposto la Suprema Corte ha confermato il provvedimento di confisca emesso da Tribunale.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: è un reato istantaneo non sottoporsi all’alcoltest &#8211; Corte di Cassazione &#8211; Sentenza 6 febbraio 2013, n. 5909</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 5909 del 6 febbraio 2013, i Giudici di Piazza Cavour hanno affrontato, ancora una voltal il tema della guida in stadi di ebbrezza, in particolare sotto il profilo del rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi alla prova etilometrica. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=141" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Cassazione: è un reato istantaneo non sottoporsi all’alcoltest &#8211; Corte di Cassazione &#8211; Sentenza 6 febbraio 2013, n. 5909</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 5909 del 6 febbraio 2013, i Giudici di Piazza Cavour hanno affrontato, ancora una voltal il tema della guida in stadi di ebbrezza, in particolare sotto il profilo del rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi alla prova etilometrica.</p>
<p><span id="more-141"></span></p>
<p>Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rifuto, costituisce un reato istantaneo, che si perfezione nel preciso istante in cui l&#8217;interessato manifesta la propria volotà di non sottoporsi all&#8217;accertamento.</p>
<p>Non rileva, secondo gli Ermellini, il successivo ripensamento del conducente, poichè, con la manifestazione del proprio rifiuto il reato deve considerasi perfezionato.</p>
<p>Secondo la Corte, infatti, non incombe sugli agenti accertatori l&#8217;obbligo di far eseguire la prova etilometrica, successivamente alla manifestazione del dissenso.</p>
<p>Trattandosi di un atto irripetibile urgente, difatti, il trascorrere del tempo potrebbe minare l&#8217;attendibilità del risultato, che, quindi, risulterebbe inquinato dallo stesso imputato.</p>
<p>In particolare, l&#8217;imputato, aveva manifestato un primo rifiuto poichè in preda ad un attacco di panico e solo successivamente, dopo un&#8217;ora, avrebbe manifestato la propria volontà di sottoporsi al test.</p>
<p>La Corte, difatti, scrive che &#8220;il reato (ndr il rifiuto di sottoporsi alla prova etilometrica) infatti, sicuramente istantaneo, si perfeziona con il rifiuto dell&#8217;interessato e dunque nel momento in cui il G. ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all&#8217;accertamento, lo stesso era perfezionato. Non rileva che l&#8217;imputato sia tornato sul posto ed abbia infine dichiarato una disponibilità a sottoporsi all&#8217;alcoltest, dal momento che non esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di rifiuto, consumato il reato&#8221;.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il conducente guida in stato di ebbrezza, anche il barista ne risponde &#8211; Corte di Cass. Sez. V Penale 04.02.2013 n. 5650</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 00:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Con questa sentenza, i Giudici di Piazza Cavour hanno affrontato i maniera singolare il binomio alcol / guida. Per i Supremi Giudici la sicurezza stradale è un bene che va preservato e, pertanto, lungi da voler considerare il barista un concorrente ai sensi dell&#8217;art. 110 c.p. nel reato di guida in stato di ebbrezza, il &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=137" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Il conducente guida in stato di ebbrezza, anche il barista ne risponde &#8211; Corte di Cass. Sez. V Penale 04.02.2013 n. 5650</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa sentenza, i Giudici di Piazza Cavour hanno affrontato i maniera singolare il binomio alcol / guida.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p>Per i Supremi Giudici la sicurezza stradale è un bene che va preservato e, pertanto, lungi da voler considerare il barista un concorrente ai sensi dell&#8217;art. 110 c.p. nel reato di guida in stato di ebbrezza, il gestore di un locale deve essere perseguito ai sensi dell&#8217;articolo 691 codice penale.</p>
<p>L&#8217;articolo, infatti, impone un divieto di somministrare bevande alcoliche a chi si trovi in stato di manifesta ubriachezza.</p>
<p>Trattasi di reato contravvenzionale, punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa con l&#8217;arresto da tre mesi a un anno, e che prevede, per l&#8217;eserizio pubblico la sospensione dello stesso.</p>
<p>Non sono bastate le testimonianze in ordine al gran numero di avventori del locale che, secondo il Giudice di Pace, dimostravano una impossibilità per il gestore di avvedersi dell&#8217;effettivo stato di manifesta ubriachezza.</p>
<p>La Corte di Cassazione, infatti, cassando con rinvio la sentenza di primo grado, ha imposto al Giudice una nuova valutazione del fatto reato, con un approccio motivazionale che sia maggiormente coerente.</p>
<p>Di fatto viene quindi sanzionata una sorta di complicità del barista che, sulla scia di questa sentenza, avrà l&#8217;onere di vigilare accuratamente sullo stato psicofisico dei propri avventori, interrompendo la somministrazione di bevande alcoliche in caso di manifesta ubriachezza.</p>
<p>Non sarà ammissibile neanche la giustificazione fondato sul dubbio che il cliente possa essere in stato di ebbrezza, poichè, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, anche il mero dubbio, che non sia superato con elementi idonei, non fa venir meno la responsabilità colposa del soggetto agente.</p>
<p>La Suprema Corte, quindi, riconosce un ruolo di garanzia in capo al gestore di un locale, imponendo allo stesso una vigilanza scrupolosa sui propri clienti.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Guida in Stato di ebbrezza: il condannato ha diritto ad usufruire dei lavori di pubblica utilità, anche se mancano gli  enti convenzionati. Cass. 2 febbraio 2012 n. 4927</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Spesso chi richiede di essere ammesso ai Lavori di Pubblica Utilità si scontra con l&#8217;impossibilità di accedervi per mancanza di disponibilità con gli enti convenzionati. Sul punto è intervenuta Piazza Cavour che con la sentenza 4927/2012 ha riconociuto un vero e proprio diritto, in capo al guidatore sorpreso in stato di ebbrezza, a communare la &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=66" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Guida in Stato di ebbrezza: il condannato ha diritto ad usufruire dei lavori di pubblica utilità, anche se mancano gli  enti convenzionati. Cass. 2 febbraio 2012 n. 4927</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso chi richiede di essere ammesso ai Lavori di Pubblica Utilità si scontra con l&#8217;impossibilità di accedervi per mancanza di disponibilità con gli enti convenzionati.</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p>Sul punto è intervenuta Piazza Cavour che con la sentenza 4927/2012 ha riconociuto un vero e proprio diritto, in capo al guidatore sorpreso in stato di ebbrezza, a communare la pena.</p>
<p>Tale diritto che vale anche qualora il Tribunale non disponga di enti convenzionati, non essendo un onere del condannato cercarsi da sè un ente in grado di fargli svolgere i Lavori di Pubblica Utilità</p>
<p><strong></strong> La norma, difatti prevende che  <em>&#8220;la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell&#8217;imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità</em>&#8220;, senza imporre un onere a carico dell&#8217;imputato di attivarsi al fine di trovare un ente convenzionato.</p>
<p>La Cassazione accogliendo il ricorso presentato dal condannato per la violazione dell&#8217;art. 186 Codice della Strada,  ha stabilito che la mancanza di enti convenzionati non poteva costituire un&#8217;ostacolo alla cincessione del beneficio del lavoro sostituito.</p>
<p>Resta, in ogni caso, auspicabile che i Tribunali stringano convenzioni in modo da garantire la fruibilità dei Lavori di Pubblica Utilità, vista la grande incidenza dei reati previsti e puniti dagli articol1 186, 186 &#8211; bis e 187  Codice della Strada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: annullabile multa autovelox se agenti non presenti. Insufficiente supervisione municipale a installazione apparecchi</title>
		<link>https://www.studiolegalecastelli.net/?p=35</link>
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		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione immediata]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma, 5 apr. – È annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata, non c’era il vigile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un piccolo comune che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=35" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Cassazione: annullabile multa autovelox se agenti non presenti. Insufficiente supervisione municipale a installazione apparecchi</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 5 apr. – È annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata, non c’era il vigile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un piccolo comune che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata. Il caso a Bolzano. Una signora era stata multata per eccesso di velocità. Aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l’infrazione era stata “immortalata” senza la presenza degli agenti.</p>
<p><span id="more-35"></span></p>
<p>Infatti l’ente locale aveva affidato l’installazione e la gestione degli apparecchi interamente a una ditta privata. Ma la municipale, riporta il sito Cassazione.net, aveva vigilato soltanto sulla fase di installazione (non di gestione) dell’apparecchio e non si era fermata in quella di accertamento dell’infrazione. Per questo il Tribunale aveva annullato il verbale. In particolare i giudici avevano motivato che il verbale di accertamento era viziato “perché l’amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della polizia municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di polizia”.</p>
<p>Contro questa decisione il comune ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo, almeno sul fronte della gestione dell’autovelox. La signora, infatti, non pagherà la multa perché, ha spiegato la seconda sezione civile, “<strong>dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento</strong>”.</p>
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