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	<title>Studio Legale Castelli &#187; Emergenza Sanitaria</title>
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		<title>Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Costituzionale]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Governo ha finalmente emanato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente discutibili che, fino ad oggi, hanno pesantemente influenzato i diritti dei cittadini. L&#8217;emanazione del Decreto Legge, infatti, ha riportato la questione dall&#8217;alveo degli atti amministrativi dell&#8217;esecutivo all&#8217;aula parlamentare che, &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=280" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Governo ha finalmente emanato il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg?fbclid=IwAR3qxivQCh_7p0_-M1Oc2dUJ7JxHR-za_MIs7vPvxYlkoGjMQQIx_Ktw1_Q">Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</a> con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente discutibili che, fino ad oggi, hanno pesantemente influenzato i diritti dei cittadini.</p>
<p><span id="more-280"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emanazione del Decreto Legge, infatti, ha riportato la questione dall&#8217;alveo degli atti amministrativi dell&#8217;esecutivo all&#8217;aula parlamentare che, come prevede la Costituzione, sarà chiamata a convertire il Decreto Legge entro il termine di 60 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente il Parlamento assume il ruolo che gli spetta a tutela dei diritti dei cittadini nell&#8217;interesse pubblico generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto Legge, quindi, ha risolto la questione prettamente tecnico formale di provvedimenti, andato, nel merito, a sistemare tutte quelle criticità che ponevano i DPCM approvati a partire dal giorno 8 marzo 2020, arginando altresì gli eccessi di alcune Procure che ritenevano di poter contestare reati più gravi quali quelli previsti dall&#8217;articolo 260 Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265) i che sostenevano la possibilità di intervenire con il sequestro dei veicoli..</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 riscrive completamente il sistema sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1 chiarisce che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle<br />
misure di contenimento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 2 comma 1, ovvero dell&#8217;articolo 3, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si passa dalla misura penale prevista dai DPCM alla sanzione amministrativa regolata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma sempre detto comma fa di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti pone un freno alle procure chiarendo che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si applica ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Se il mancato rispetto delle predette misure avviene<br />
mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, escludendo, di fatto, la sequestrabilità dei veicoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene, di fatto, escluso l&#8217;ambito penale per il mero mancato assolvimento agli obblighi previsti dal decreto, risolvendo alcune criticità poste dai DPCM, con la previsione di cui al comma 8 che prevede &#8221; disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta&#8217;.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Chi, quindi, prima del 25 marzo 2020 è stato denunciato dalle forze di polizia per la violazione dell&#8217;articolo 650 codice penale, si troverà ora a dover pagare una sanzione amministrativa di € 200,00, senza veder tuttavia &#8220;macchiato&#8221; il proprio certificato del casellario penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Risolte le criticità in ordine all&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 650 codice penale, che tra l&#8217;altro lo scrivente aveva già evidenziato, rimangono alcuni dubbi sulla scelta delle parole usate anche stavolta dal legislatore che rimangono vaghe e non chiare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo dei termini &#8220;evitare&#8221;, &#8220;limitazioni&#8221; lasciano troppi dubbi all&#8217;interprete anche sotto il profilo dell&#8217;applicabilità della sanzione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe opportuno, tra l&#8217;altro, che lo Stato, ma anche le Regioni e gli enti locali chiarissero in maniera precisa quali sono i veri e propri divieti in modo da rendere evidente quali sono le condotte sanzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur nell&#8217;emergenza non si può fare a meno che chiedere a chi emana norme suscettibili di sanzioni uno sforzo atto a rendere pienamente conoscibile al cittadino cosa si può e cosa non si può fare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà ora compito quindi delle Autorità Amministrative chiamate ad elevare le relative sanzioni o a dirimere i ricorsi, o del Giudice valutare non solo le eventuali giustificazioni delle persone sanzionate, ma anche la chiarezza della norma che si suppone violata, con il rischio di veder applicate dette norme in maniera tanto disomogenea da rendere di fatto imprevedibile sapere a priori quale sia il comportamento lecito e quello illecito.</p>
<p><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-281" src="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n-169x300.jpg" alt="90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n" width="169" height="300" /></a></p>
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		<title>ITALIA ZONA ROSSA: il decreto e le sue erronee applicazioni sul divieto di circolazione</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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		<description><![CDATA[La situazione per la diffusione del COVID &#8211; 19 ha imposto al paese misure drastiche al fine di tutelare la salute dei cittadini, soprattutto i soggetti deboli. Il Governo, pertanto, con il DPCM del 9 marzo 2020 ha deciso di adottare delle misure al fine di contenere la diffusione del virus. Se le ragioni del &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=267" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">ITALIA ZONA ROSSA: il decreto e le sue erronee applicazioni sul divieto di circolazione</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La situazione per la diffusione del COVID &#8211; 19 ha imposto al paese misure drastiche al fine di tutelare la salute dei cittadini, soprattutto i soggetti deboli.</p>
<p><span id="more-267"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo, pertanto, con il DPCM del 9 marzo 2020 ha deciso di adottare delle misure al fine di contenere la diffusione del virus.</p>
<p style="text-align: justify;">Se le ragioni del Decreto sono sicuramente degne di merito, sicuramente non lo è il lavoro tecnico legislativo con cui è stato redatto i documento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma prima di partire dall&#8217;esame del DPCM del giorno 9 marzo 2020, dobbiamo risalire a quanto avvenuto negli ultimi giorni di febbraio che hanno portato all&#8217;istituzione della Zona Rossa in Codogno.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg" target="_blank" rel="noopener">Decreto del 1 marzo 2020</a> il Governo aveva imposto il DIVIETO assoluto di allontanamento dai luoghi del focolaio, nonchè il Divieto d&#8217;accesso agli stessi luogo, nonchè altre prescrizioni avente carattere cogente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con detto provvedimento il Governo ha adottato provvedimenti atti a far rispettare dette prescrizioni mediante l&#8217;utilizzo delle Forze dell&#8217;Ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in questione era chiara e non suscettibile di interpretazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il diffondersi dell&#8217;epidemia, tuttavia, si è reso necessario intervenire emanando prima il DPCM dell&#8217;8 marzo 2020 limitato alle zone della Lombardia e alcune altre province del Veneto e della Regione dell&#8217;Emilia Romagna e, successivamente, il DPCM 9 marzo 2020 interessante tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM del 9 marzo 2020 non fa altro a che estendere a tutto il territorio nazionale il decreto precedente ma con due novità:</p>
<p style="text-align: justify;">1. imporre il divieto assoluto di assembramenti;</p>
<p style="text-align: justify;">2. sospensione di tutte le manifestazioni sportive, compreso il campionato di Serie A.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre quindi esaminare il DPCM dell&#8217;8 marzo 2020 per capire quali sono le condotte da tenere e per comprendere se la presunta richiesta di autocertificazione sugli spostamenti sia legittima e giustificata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo delle parole nel testo lascia molti dubbi e, ancora di più, lasciano dubbi <a href="http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278">le spiegazioni del Governo Italiano</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;Hashtag <strong>#IoRestoaCasa</strong> è chiaro nel far comprendere la <em>ratio</em> del decreto, altrettanto chiare non lo sono le parole utilizzate dall&#8217;esecutivo che pongono non pochi dubbi sulla sua applicabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo giuridico questo decreto ha parecchie falle e le notizie di provvedimenti da parte delle forze dell&#8217;ordine che richiedono autocertificazioni fino a denunciare chi si sposta dal proprio domicilio non hanno, ad avviso di chi scrive, fondamento giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto a chi si occupa di diritto, la norma penale deve essere chiara nello stabilire quale è il comportamento doveroso da tenere.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale chiarezza è imposta dal principio di legalità, costituzionalmente sancito, per la norma penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggendo quindi il DPCM 8 marzo 2020, richiamato dal DPCM del giorno successivo è chiaro come manchi questa chiarezza dell&#8217;atto dell&#8217;esecutivo che, di fatto, rende impossibile l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 650 codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenendo conto il dettato dell&#8217;articolo 650 codice penale nel richiamare il provvedimento emanato per ragioni di sicurezza ed igiene deve necessariamente pretendersi che il comportamento previsto sia chiaro e non passibile di fraintendimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora il decreto <strong>#IoRestoaCasa</strong>, a ben vedere, non vieta esplicitamente la circolazione nei territori sottoposti alla misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sfuggirà al lettore del decreto, infatti, come all&#8217;articolo 1 n. 1 lettera a) il DPCM 8 marzo 2020 utilizzi la parola <strong>&#8220;EVITARE&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italiano &#8220;evitare&#8221; significa &#8220;fare a meno di&#8230; &#8221; concetto ben diverso da &#8220;vietare&#8221; che Significa &#8220;impedire&#8221;, &#8220;inibire&#8221;, &#8220;proibire&#8221;, il che non può fare a meno che ritenere quella disposizione una mera raccomandazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti è come se il Governo raccomandasse ai cittadini di fare a meno di spostarsi nei territori, salvo che ci siano ragioni lavorative e di necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">Noto al tecnico del diritto è che nell&#8217;interpretazione della legge dobbiamo dare alle parole il significato che le stesse hanno nella nostra lingua.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 12 delle preleggi del Codice Civile è chiarissimo &#8220;<em>nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta pacifico, quindi, che l&#8217;utilizzo della parola evitare è cosa ben diversa dalla parola vietare, tra l&#8217;altro chiaramente usata nel DPCM del giorno 1 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Non aiuta neanche l&#8217;esaminare l&#8217;intenzione del legislatore, visto che nel decreto, quando il Governo ha voluto usare la locuzione &#8220;è vietato&#8221;, come nel caso dell&#8217;imposizione alle persone positive al covid 19 di rimanere nel proprio domicilio, lo ha fatto chiaramente.</p>
<p style="text-align: justify;">Intenzione del legislatore che è ancora più oscura e discutibile se si esaminano <a href="http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278">le indicazioni del Governo Italiano alla pagina FAQ</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se consideriamo il fatto che il Governo dichiara esplicitamente che &#8220;Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo&#8221; (tale attività è anche espressamente autorizzata nel DPCM 9 marzo 2020), cosa vieta ad una persona di correre per 5/6 km, nel rispetto della normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora, visto che il Decreto consente lo svolgimento delle attività commerciali, non limitandosi a quelle di prima necessità, quindi, a titolo esemplificativo librerie, centri estetici, bar, ristoranti, abbigliamento, negozi di giocattoli&#8230; va da se che la circolazione per recarsi a fare acquisiti in detti negozi è consentita e, quindi, non vietata.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti non comprensibile è la chiusura dei locali adibiti alla ristorazione e dei bar alle 18.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si comprende quale sia il fondamento di tale previsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto che al ristoratore incombe, dalle 6 alle 18, adoperarsi perché vengano rispettare le indicazioni circa la distanza tra i tavoli e l&#8217;assembramento, non si comprende come mai tale onere non possa essere adempiuto anche la sera.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente che il principio di uguaglianza viene violato perché nel decreto vengono trattate diversamente delle situazioni che diverse non sono.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM 9 marzo 2020 e il richiamato DPCM dell&#8217;8 marzo 2020 si presentano vaghi, approssimativi, contraddittorio e inapplicabili in alcune sue previsioni soprattutto sotto il profilo della norma incriminatrice di cui all&#8217;articolo 650 codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne va della lesione del principio di legalità costituzionalmente garantito.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di dette considerazioni la pretesa richiesta di autocertificazioni da parte degli organi di polizia <a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf">modulo_autodichiarazione_spostamenti</a> appare non giustificata e non supportata dalla fonte normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare lapalissiano come stiamo assistendo ad una inadeguatezza del testo normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia penale, infatti, deve sussistere quel requisito di tipicità che, coerentemente con il principio della riserva assoluta di legge in materia penale, richiede “<strong>una puntuale relazione di corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo della norma penale di cui all&#8217;articolo 650 codice penale, in relazione al DPCM 8 marzo 2020 come richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, lederebbe l’art. 21 della Costituzione in quanto, anche alla luce delle spiegazioni ufficiali del Governo, non sarebbero intellegibili le condotte da tenersi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le competenti Procure della Repubblica, a cui sono stati deferiti cittadini per condotte che, testo alla mano, non configurano violazioni dello stesso, si troveranno quindi valutare la sussistenza di reati avendo in mano un testo ambiguo, privo di qualsiasi reale indicazione su quale sia la condotta da tenersi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;epilogo di detti procedimenti dovrà essere necessariamente la richiesta di archiviazione, poichè, in alternativa, sarà necessario l&#8217;intervento della Consulta volto a chiarire se e in che misura si possa applicare l&#8217;articolo 650 codice penale in relazione al DPCM del 9 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM 9 marzo 2020 mostra la sua debolezza e la sua inapplicabilità, ma, al contempo, incide pesantemente sulle vite dei cittadini che si trovano in balia delle interpretazioni degli operatori che, allo stato, sono costretti a navigare a vista in assenza di un testo chiaro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/dpcm20200309-200309223929.pdf">dpcm20200309-200309223929</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/dpcm8marzo2020-200308090948.pdf">dpcm8marzo2020-200308090948</a></p>
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		<title>L&#8217;Utilizzo dei dispositivi di allarme da parte dei mezzi di Polizia e di Soccorso</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Lampeggianti]]></category>
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		<description><![CDATA[La circolazione dei veicoli di emergenza è regolamentata dall&#8217;articolo 177 codice della strada e, per quanto riguarda la circolazione sulle autostrade dall&#8217;articolo 176 codice della strada. E&#8217; da premettersi, inoltre, che il codice della strada, in tutti i suoi articoli, compresi poi gli articoli del Regolamento di Attuazione NON parla mai di codice verde, giallo &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=264" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">L&#8217;Utilizzo dei dispositivi di allarme da parte dei mezzi di Polizia e di Soccorso</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La circolazione dei veicoli di emergenza è regolamentata dall&#8217;articolo 177 codice della strada e, per quanto riguarda la circolazione sulle autostrade dall&#8217;articolo 176 codice della strada.</p>
<p><span id="more-264"></span></p>
<p>E&#8217; da premettersi, inoltre, che il codice della strada, in tutti i suoi articoli, compresi poi gli articoli del Regolamento di Attuazione NON parla mai di codice verde, giallo e rosso, perchè questi sono codici che attengono alla valutazione sanitaria del paziente.</p>
<p>Il codice della strada parla solamente di <strong>SERVIZI URGENTI DI ISTITUTO</strong> e lo fa all&#8217;articolo <strong>177 codice della strada</strong>.</p>
<p>Di tutto l&#8217;articolo 177 cds interessano soprattutto i primi tre commi, perchè sono quelli fondamentali per quel che riguarda la circolazione.</p>
<p>IL PRIMO COMMA stabilisce che l&#8217;uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu E&#8217; CONSENTITO solo per l&#8217;espletamento di servizi urgenti di istituto.<br />
Ora dall&#8217;esame dell&#8217;articolo e delle parole che usa il legislatore va da sè che SOLO per l&#8217;espletamento dei servizi urgenti di istituto il conducente PUO&#8217;, ma non è obbligato, utilizzare i sistemi supplementari di allarme.</p>
<p>Quindi non si fa riferimento ai codici colore, ma al carattere di urgente di istituto, sta poi ai singoli enti a cui compete stabilire se un determinato codice è urgente o meno.</p>
<p>Sul punto ti segnalo che ci sono centrali che ritengono che il codice verde in andata sia urgente, mentre in ritorno no.</p>
<p>E&#8217;, invece, sul SECONDO COMMA che si genera confusione.</p>
<p>Se leggiamo bene il secondo comma vediamo che lo stesso non obbliga l&#8217;uso congiunto.</p>
<p>Il nostro legislatore ha usato le parole in maniera precisa e se avesse voluto dire che è obbligatorio accenderli assieme avrebbe scritto<br />
I veicoli di cui al comma 1 devono procedere con i dispositivi azionati congiuntamente.</p>
<p>Nell&#8217;interpretazione della legge, non si può mai far dire alla legge qualcosa di più rispetto a quello che espressamente dice, quindi , il secondo comma non impone l&#8217;uso congiunto.</p>
<p>Cosa dice allora il secondo comma?</p>
<p>Il SECONDO COMMA dice che i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell&#8217;ESPLETAMENTO DEI SERVIZI URGENTI DI ISTITUTO, QUALORA USINO CONGIUNTAMENTE il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere.</p>
<p>Ora dalla lettura è chiaro, e ancora più chiaro se si considera cosa significa in italiano la parola qualora e cosa comporta l&#8217;uso del congiuntivo.</p>
<p>QUALORA significa NEL CASO CHE, con valore temporale e insieme condizionale.</p>
<p>Quindi il comma due dice</p>
<p>nei servizi urgenti di istituto, QUANDO E SE i conducenti utilizzano congiuntamente i dispositivi, non sono tenuti a &#8230;.</p>
<p>La conseguenza logica (giuridica, ma prima ancora grammaticale) è che l&#8217;uso non è obbligato, ma solo consentito, i dispositivi possono essere utilizzati o meno, oppure si può utilizzare solo uno dei due, ma, se l&#8217;obbiettivo è non attenersi alle norme, allora devono utilizzarsi assieme.</p>
<p>Tale tesi è confermata da diverse circolari del Ministero dell&#8217;interno, delle Prefetture, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dai GIUDICI delle corti di merito e di Cassazione.</p>
<p>Se ne riportano alcune alcune:</p>
<p>CIRCOLARE del Ministero dei Trasporti n. prot. 7119 del 22 marzo 2016</p>
<p>&#8220;l&#8217;utilizzo del dispositivo a luce lampeggiante blu, PUR NON ESSENDO APRIORISTICAMENTE ESCLUSO DAL CODICE DELLA STRADA, non consente, comunque, di derogare ad alcune delle norme di comportamento e di sicurezza della circolazione stradale&#8221;</p>
<p>CIRCOLARE del Ministero dell&#8217;Interno n. 300/A/32890/105/19/3 del 10 aprile 2001</p>
<p>L&#8217;utilizzo del solo dispositivo luminoso, infatti, PUR NON ESSENDO APRIORISTICAMENTE ESCLUSO DAL CODICE DELLA STRADA, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza della circolazione stradale.</p>
<p>Entrambi i Ministeri, quindi, confermano che si può utilizzare solo il lampeggiante, ma che questo non consente di derogare al codice della strada.</p>
<p>Ma non basta, anche la Corte di Cassazione interviene con due sentenze.</p>
<p>Cassazione Civile n. 585/1996 – Cassazione Civile sezione III 15 ottobre 2009 n. 21907</p>
<p>&#8220;durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi decidere, in considerazione<br />
dell&#8217;ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, SE E QUANDO azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico d&#8217;allarme&#8221;.</p>
<p>La Cassazione dice che l&#8217;autista sul servizio urgente di istituto può decidere SE E QUANDO azionare ill dispositivi, è evidente che non è obbligato ad usarli, né a usarli congiuntamente.</p>
<p>Tra l&#8217;altro nella sentenza Cassazione Civile sezione III 15 ottobre 2009 n. 21907 si fa proprio riferimento all&#8217;uso anche discontinuo della sirena.</p>
<p>Ora bisogna chiedersi cosa si intende per uso continuo/discontinuo della sirena.</p>
<p>Mentre il vecchio codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) prescriveva all’articolo 126 “I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d&#8217;istituto.<br />
Quando viene usato in MODO CONTINUO detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione ..&#8221; il nuovo codice non usa mai la locuzione MODO CONTINUO.</p>
<p>Se il parlamento ha tolto questa locuzione lo ha fatto con un intento.</p>
<p>Ed infatti, interviene il COMMA TERZO dell&#8217;articolo 177 codice della strada che dice cosa?</p>
<p>&#8220;Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, APPENA UDITO IL SEGNALE ACUSTICO supplementare di allarme, ha l&#8217;obbligo di&#8230;&#8221;</p>
<p>E&#8217; quindi la sirena che consente di chiedere strada impone agli automobilisti di lasciare via libera e di arrestare la marcia e non il lampeggiante.</p>
<p>I solo lampeggiante, pur dispositivo supplementare di allarme, non consente di chiedere strada, nè di violare le norme del cds.</p>
<p>La sola sirena consente di chiedere strada, ma non di violare le norme del cds.</p>
<p>Lampeggianti e sirena assieme, invece, consentono di chiedere strada e di violare il cds.</p>
<p>Quindi cosa significa se un mezzo di soccorso ha i soli lampeggianti accesi?</p>
<p>Beh significa che sta svolgendo un servizio urgente di istituto, ma che, per varie ragioni (tra cui il traffico, le ore notturne, la necessità di non violare il cds, le condizioni cliniche di un paziente o, per le forze di polizia, la necessità di non essere immediatamente percepibili dalle persone che commettono reati&#8230;.) non necessita di utilizzare la sirena che, in ogni caso, può accendere al bisogno perchè oggi, non essendo previsto dall&#8217;articolo 177 cds IN MDODO CONTINUATIVO è solo necessario che la sirena sia accesa prima, durante e dopo l&#8217;effettuazione della manovra in deroga.</p>
<p>In questo caso, ovviamente, accendendo la sirena all&#8217;ultimo, occorrerà una maggiore attenzione, prudenza e diligenza.</p>
<p>Da ultimo si segnala come l&#8217;articolo 176 codice della strada, regolante la circolazione su autostrade, consente ai mezzi di Polizia, Antincendio e Ambulanze di effettuare alcune manovre, tra cui il circolare sulla corsia di emergenza, solo con i lampeggianti, anche senza ragiorni di urgenza.</p>
<p>Infatti se fosse necessario essere in urgenza bastava l&#8217;articolo 177 cds, invece, essendo necessario l&#8217;articolo 176 cds è logico che si vuole regolare qualcosa di diverso.</p>
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