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	<title>Studio Legale Castelli &#187; Diritto Costituzionale</title>
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		<title>Legge sull&#8217;Omotransfobia: non servirebbe, ma oggi è necessaria</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art. 21 Cost.]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico in materia di spese di Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[#omotransfobia #arcobaleno #diritticivili #LGBT]]></category>

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		<description><![CDATA[Oggi, 30 giugno 2020, è in discussione alla Camera la legge sulla Omotransfobia. Ci si chiede se tale legge sia necessaria o, come sostiene parte dell&#8217;opinione pubblica, compresa la CEI,  sia addirittura pericolosa per una presunta deriva liberticida. Chi non la ritiene necessaria, infatti, vede limitato il diritto di opinione e il diritto di manifestazione &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=311" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Legge sull&#8217;Omotransfobia: non servirebbe, ma oggi è necessaria</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/06/safe_image.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-312" src="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/06/safe_image-300x156.jpg" alt="safe_image" width="300" height="156" /></a>Oggi, 30 giugno 2020, è in discussione alla Camera la legge sulla Omotransfobia. Ci si chiede se tale legge sia necessaria o, come sostiene parte dell&#8217;opinione pubblica, compresa la CEI,  sia addirittura pericolosa per una presunta deriva liberticida.</p>
<p><span id="more-311"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Chi non la ritiene necessaria, infatti, vede limitato il diritto di opinione e il diritto di manifestazione del pensiero di cui all&#8217;articolo 21 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Effettivamente il nostro ordinamento non avrebbe bisogno di leggi come quella in discussione, così come non avrebbe bisogno della Legge Mancino (<em>legge 25 giugno 1993, n. 205</em>),</p>
<p style="text-align: justify;">Il Codice Rocco, infatti, era ben preparato a contrastare i reati determinati da motivi abbietti, tanto da introdurre l&#8217;aggravante di cui all&#8217;articolo 61 n. 1.</p>
<p style="text-align: justify;">La Giurisprudenza ha chiarito, infatti, che il motivo è abietto in quanto ignobile, idoneo a rivelare nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità.</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora, il motivo è abbietto quando è spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano.</p>
<p style="text-align: justify;">E cosa c&#8217;è di più abbietto che commettere un reato nei confronti di una persona discriminandola nel suo ESSERE?</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno ha problemi a riconosce come abbietta la condotta di chi aggredisce, insulta o, comunque, leda i diritti di una persona solo perchè disabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che stupisce è che, raramente o, quanto meno difficilmente, viene riconosciuto come abbietto il motivo basato sull&#8217;identità sessuale o di genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversi sono stati gli episodi di discriminazione di genere e non sempre l&#8217;ordinamento è stato in grado di dare una risposta efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, quindi, una legge contro l&#8217;omofobia non servirebbe, perchè gli strumenti potenziali già ci sono, è tuttavia evidente che tale legge, oggi, è più che necessaria.</p>
<p style="text-align: justify;">E non solo sotto il profilo della punizione del colpevole di reati determinanti dalla discriminazione per l&#8217;orientamento sessuale, ma soprattutto perchè realizza una maggior protezione a favore delle vittime.</p>
<p style="text-align: justify;">Prevede la legge, infatti le spese che la vittima dovrebbe affrontare siano a carico dello Stato, accendendo al Patrocinio a Spese dello Stato indipendentemente dal redditto, così come accade per le vittime di reati di violenza di genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la Legge realizza quella funzione rieducativa della pena, consentendo all&#8217;imputato di accedere ad un percorso alternativo alla detenzione, collaborando con enti e associazioni di volontariato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun <em>vulnus</em> alla libertà di espressione, così come paventato dai detrattori e, in particolare, dalla CEI.</p>
<p style="text-align: justify;">La Legge non mira a punire il dibattito costruttivo o il diritto di &#8220;pensarla differentemente&#8221;, ma mira a tutelare le persone vittima di discriminazione per orientamento sessuale identità di genere.</p>
<p style="text-align: justify;">Non servirebbe, in uno stato civile, sottolineare che un comportamento discriminatorio basato sul &#8220;COME SI E'&#8221;è illegittimo, ma, alla luce della cronaca, forse è necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dai detrattori, ovvero che detta legge lederebbe la libertà di espressione di cui all&#8217;articolo 21 della Costituzione, ritengo che detta Legge realizzi a pieno quel compito della Repubblica &#8220;di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini&#8221; di cui all&#8217;articolo 3 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;approvazione della legge sarà forse più chiaro a tutti, non solo che aggredire una coppia di ragazzi che si tiene per mano è un comportamento grave e altamente discriminatorio, ma anche che non affittare un appartamento ad una coppia omosessuale realizza una pari lesione delle dignità delle persone che merita di essere sanzionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Arriverà, forse, un tempo in cui questa legge non servirà più, ma oggi, alla luce di quello che accade, è evidentemente necessaria.</p>
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		<title>Marta Cartabia: affrontare l&#8217;emergenza con gli strumenti offerti Costituzione</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo di Italia Oggi riporta le considerazioni della Professoressa Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale. La riflessione sull&#8217;uso improprio degli atti regolamentari del Governo, in spregio all&#8217;assetto Parlamentare della Nostra Repubblica, deve far riflettere molti. La Nostra Costituzione, consapevolmente, perché figlia della dittatura fascista, ha negato la possibilità di esautorare il parlamento della propria funzione, &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=298" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Marta Cartabia: affrontare l&#8217;emergenza con gli strumenti offerti Costituzione</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di <a href="https://www.italiaoggi.it/news/cartabia-la-costituzione-bussola-anche-in-questa-emergenza-manca-collaborazione-stato-regioni-202004281011417147?fbclid=IwAR2YUg3yunZZ2cVmHGOFAf8X4DM5i7DYFHKN5L18fpqiE8jT6thl9el1rsc" target="_blank" rel="noopener">Italia Oggi</a> riporta le considerazioni della Professoressa Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale.</p>
<p><span id="more-298"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione sull&#8217;uso improprio degli atti regolamentari del Governo, in spregio all&#8217;assetto Parlamentare della Nostra Repubblica, deve far riflettere molti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Nostra Costituzione, consapevolmente, perché figlia della dittatura fascista, ha negato la possibilità di esautorare il parlamento della propria funzione, escludendo la possibilità di un diritto dell&#8217;emergenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo non può e non deve con propri atti amministrativi ledere libertà costituzionali, utilizzando come giustificazione uno stato emergenziale, poiché è l&#8217;organo legislativo, rappresentante del Popolo Sovrano, che ha questo compito.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emergenza si affronta con la collaborazione dei poteri dello Stato, utilizzando gli strumenti che la nostra costituzione prevede.</p>
<p style="text-align: justify;">In casi di eccezionale gravità ed Urgenza la nostra Costituzione prevede lo strumento del decreto legge che, benché sia emanato dall&#8217;Esecutivo, richiede la conversione da parte del Parlamento, a tutela dei diritti del Popolo, a cui spetta la sovranità di cui all&#8217;articolo 1 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Saranno i giudici a doversi interrogare, ad emergenza finita, della legittimità dei dpcm emanati e, quindi, delle sanzioni comminate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà compito anche dei Poteri dello Stato e dei Cittadini, riflettere su quanto accaduto, per evitare che questo approccio discutibile all&#8217;emergenza sanitaria, diventi un brutto precedente per la Nostra Costituzione e per la Nostra Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le dittature hanno trovato terreno fertile nelle emergenze sanitarie, economiche e sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, ad oggi, questo non è un pericolo per il Nostro Paese, non possiamo non evidenziare come in Ungheria, nella Nostra Unione Europea, l&#8217;emergenza sanitaria Covid &#8211; 19 abbia permesso al parlamento di attribuire al Primo Ministro Orbàn i pieni poteri tipici dei totalitarismi.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fronte a questo scenario, quindi, il richiamo della Presidente Cartabia a riscoprire la Nostra Costituzione e gli strumenti che essa contempla per affrontare non solo la vita ordinaria, ma anche L&#8217;emergenza, deve essere accolto da tutti, dal Presidente della Repubblica, dal Governo, dal Parlamento, dalla Magistratura, dalle Istituzioni, ma soprattutto da Noi Cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Governo ha finalmente emanato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente discutibili che, fino ad oggi, hanno pesantemente influenzato i diritti dei cittadini. L&#8217;emanazione del Decreto Legge, infatti, ha riportato la questione dall&#8217;alveo degli atti amministrativi dell&#8217;esecutivo all&#8217;aula parlamentare che, &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=280" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Governo ha finalmente emanato il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg?fbclid=IwAR3qxivQCh_7p0_-M1Oc2dUJ7JxHR-za_MIs7vPvxYlkoGjMQQIx_Ktw1_Q">Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</a> con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente discutibili che, fino ad oggi, hanno pesantemente influenzato i diritti dei cittadini.</p>
<p><span id="more-280"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emanazione del Decreto Legge, infatti, ha riportato la questione dall&#8217;alveo degli atti amministrativi dell&#8217;esecutivo all&#8217;aula parlamentare che, come prevede la Costituzione, sarà chiamata a convertire il Decreto Legge entro il termine di 60 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente il Parlamento assume il ruolo che gli spetta a tutela dei diritti dei cittadini nell&#8217;interesse pubblico generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto Legge, quindi, ha risolto la questione prettamente tecnico formale di provvedimenti, andato, nel merito, a sistemare tutte quelle criticità che ponevano i DPCM approvati a partire dal giorno 8 marzo 2020, arginando altresì gli eccessi di alcune Procure che ritenevano di poter contestare reati più gravi quali quelli previsti dall&#8217;articolo 260 Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265) i che sostenevano la possibilità di intervenire con il sequestro dei veicoli..</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 riscrive completamente il sistema sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1 chiarisce che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle<br />
misure di contenimento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 2 comma 1, ovvero dell&#8217;articolo 3, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si passa dalla misura penale prevista dai DPCM alla sanzione amministrativa regolata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma sempre detto comma fa di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti pone un freno alle procure chiarendo che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si applica ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Se il mancato rispetto delle predette misure avviene<br />
mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, escludendo, di fatto, la sequestrabilità dei veicoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene, di fatto, escluso l&#8217;ambito penale per il mero mancato assolvimento agli obblighi previsti dal decreto, risolvendo alcune criticità poste dai DPCM, con la previsione di cui al comma 8 che prevede &#8221; disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta&#8217;.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Chi, quindi, prima del 25 marzo 2020 è stato denunciato dalle forze di polizia per la violazione dell&#8217;articolo 650 codice penale, si troverà ora a dover pagare una sanzione amministrativa di € 200,00, senza veder tuttavia &#8220;macchiato&#8221; il proprio certificato del casellario penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Risolte le criticità in ordine all&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 650 codice penale, che tra l&#8217;altro lo scrivente aveva già evidenziato, rimangono alcuni dubbi sulla scelta delle parole usate anche stavolta dal legislatore che rimangono vaghe e non chiare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo dei termini &#8220;evitare&#8221;, &#8220;limitazioni&#8221; lasciano troppi dubbi all&#8217;interprete anche sotto il profilo dell&#8217;applicabilità della sanzione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe opportuno, tra l&#8217;altro, che lo Stato, ma anche le Regioni e gli enti locali chiarissero in maniera precisa quali sono i veri e propri divieti in modo da rendere evidente quali sono le condotte sanzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur nell&#8217;emergenza non si può fare a meno che chiedere a chi emana norme suscettibili di sanzioni uno sforzo atto a rendere pienamente conoscibile al cittadino cosa si può e cosa non si può fare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà ora compito quindi delle Autorità Amministrative chiamate ad elevare le relative sanzioni o a dirimere i ricorsi, o del Giudice valutare non solo le eventuali giustificazioni delle persone sanzionate, ma anche la chiarezza della norma che si suppone violata, con il rischio di veder applicate dette norme in maniera tanto disomogenea da rendere di fatto imprevedibile sapere a priori quale sia il comportamento lecito e quello illecito.</p>
<p><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-281" src="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n-169x300.jpg" alt="90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n" width="169" height="300" /></a></p>
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		<title>Problematiche Costituzionali in ordine alla Gestione dell&#8217;emergenza Coronavirus</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 18:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dopo aver affrontato le errate interpretazioni dei DPCM del giorno 8 marzo 2020 e del giorno 9 marzo 2020 in ordine al presunto e, in ogni caso, mai previsto divieto di movimento, occorre evidenziare ancora oggi le Forze di Polizia continuino, illegittimamente ad avviso di chi scrive, a denunciare cittadini per la violazione dell&#8217;articolo 650 &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=276" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Problematiche Costituzionali in ordine alla Gestione dell&#8217;emergenza Coronavirus</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo aver affrontato le errate interpretazioni dei DPCM del giorno 8 marzo 2020 e del giorno 9 marzo 2020 in ordine al presunto e, in ogni caso, mai previsto divieto di movimento, occorre evidenziare ancora oggi le Forze di Polizia continuino, illegittimamente ad avviso di chi scrive, a denunciare cittadini per la violazione dell&#8217;articolo 650 codice penale.</p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tutto parte dal presupposto che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non sono idonei, in base al nostro ordinamento, ad azzerare i nostri diritti costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Assistiamo ad un accentramento di potere nelle mani dell&#8217;Esecutivo, con un controllo parlamentare che si sta via via diradando, senza contare la compressione delle prerogative delle Regioni in materia sanitaria e l&#8217;annullamento dei poteri dei sindaci.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto a tutti la nostra Costituzione nacque successivamente alla caduta del regime fascista che aveva fatto della legislazione emergenziale il modus operandi per sospendere le libertà civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione la nostra Costituzione ha incentrato il nostro sistema sul modello parlamentare, relegando il potere dell&#8217;esecutivo in via residuale ed emergenziale, ponendo, comunque, ogni atto al controllo delle Camere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>articolo 77 della Costituzione</strong> ha limitato la potestà legislativa del Governo alla preventiva autorizzazione parlamentare (Legislazione Delegata) o alla successiva ratificazione dei provvedimenti d&#8217;urgenza adottati con Decreto Legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo lo stato di Guerra, ai sensi dell&#8217;<strong>articolo 78 della Costituzione</strong>, da al Governo i poteri per affrontarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è mosso invece l&#8217;attuale Esecutivo?</p>
<p style="text-align: justify;">Dapprima con ordinanze dei vari ministeri e dei vari dipartimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente nel 23 febbraio 2020 è stato emanato il decreto legge 6/2020 poi successivamente convertito in legge con cui abbiamo avuto una prima compressione dei diritti con indicazioni di carattere generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, nel concreto, le misure pià concrete e che più ledono le libertà individuali e i diritti fondamentali sono stati adottati con i famosi DPCM che, come tipi di provvedimento, non contemplano nè un controllo preventivo da parte della Presidenza della Repubblica, nè successivo da parte del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, quindi, il Parlamento ha perso la propria funzione, facendo, di fatto, mancare il controllo democratico da parte del potere legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente che alla fine di questa crisi, in cui i cittadini sono mossi, magari anche giustamente, dall&#8217;affrontare l&#8217;emergenza sanitaria in atto, di fronte alle gravi conseguenze Economice e Sociali si sarà costretti ad esaminare quanto avvenuto, accertando l&#8217;illegittimità delle norme sin qui emanate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora di più, la magistratura sarà chiamata a decidere se tutte le denunce che perverrano al tavolo del Pubblico Ministero per la violazione dell&#8217;articolo 650 codice penale hanno una base o se si basano su provvedimenti legittimi, al fine di decidere in ordine all&#8217;archiviazione delle stesse o al rinvio a giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i diritti fondamentali costituzionalmente protetti e oggi lesi dai famosi DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 c&#8217;è sicuramente il diritto di circolazione, costituzionalmente protetto dall&#8217;<strong>articolo 16 della Carta Costituzionale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Così recita la Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Lapalissiano come le limitazioni alla libertà di circolazione siano soggetti ad una riserva esclusiva di legge ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, ad oggi, il Governo basa la sua azione non sulla legge, ma, soprattutto nelle concrete modalità di limitazione, sui Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, circostanza ancora più grave, sul delle intrepretazioni date dagli uffici del Governo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là, quindi, della genericità e della contraddittorietà delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020, assistiamo una inidoneità degli strumenti utilizzati dal Governo ad imporre i divieti di cui assistiamo l&#8217;applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicuramente la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica è importantissima, ma nel momento stesso in cui si scomoda il Diritto Penale, ci si deve porre degli interrogativi sotto i profili di legittimità dei provvedimenti adottati.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto che già, ad avviso di chi scrive, mancano i presupposti di &#8220;tipicità&#8221; della condotta, nonchè abbiamo assistito alla violazione del principio di legalità, non si può fare a meno di evidenziare come vi sia anche una violazione della riserva di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale regione, tutte le denunce operate dalle Forze di Polizia, sono, a parer mio, illegittime.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto illegittime sono le condotte degli agenti che pretendono la sottoscrizione di autocertificazioni e che travalicano i loro poteri andando ad impedire la libera circolazione dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono, altresì, illegittime le decisioni di diversi Sindaci di limitare ulteriormente le già compresse libertà. posto che il Decreto Legge del 2 marzo n. 9 all&#8217;articolo 35 prevede espressamente che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>A seguito dell&#8217;adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l&#8217;emergenza predetta in<br />
contrasto con le misure statali</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimagono valide, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, il potere dei governatori di intervenire solo in mancanza di norme statali e nell&#8217;ambito del territorio regionale di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emergenza che si sta vivendo, evidentemente, comporta una compressione dei diritti costituzionali che, se oggi ci appaiono giustificati dall&#8217;emergenza sanitaria in atto, porranno sicuramente delle problematiche e dei dubbi in futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là dell&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 650 codice penale, dobbiamo valutare le conseguenze di questo eccesso di potere da parte dell&#8217;esecutivo, in barba ai principi della divisione dei poteri e del nostro sistema parlamentare, posto, dalla nostra Costituzione, quale baluardo a difesa delle nostre libertà civili.</p>
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