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	<title>Studio Legale Castelli &#187; Stupefacenti</title>
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		<title>Omicidio Stradale: problemi applicativi di una norma &#8220;zoppa&#8221;</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 10:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atti urgenti irripetibili]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Etilometro]]></category>
		<category><![CDATA[Omicidio Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[Atti Urgenti Irripetibili]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di difesa]]></category>

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		<description><![CDATA[Invocato dalle associazioni dei parenti delle vittime della strada e dalla sete di giustizia popolare, l&#8217;omicidio stradale è diventato legge (LEGGE 23 marzo 2016, n. 41), tra gli applausi del Governo, fiero di aver introdotto l&#8217;articolo 589 &#8211; bis (omicidio stradale ) e 590 -bis (lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime) nel Codice Penale &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=255" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Omicidio Stradale: problemi applicativi di una norma &#8220;zoppa&#8221;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Invocato dalle associazioni dei parenti delle vittime della strada e dalla sete di giustizia popolare, l&#8217;omicidio stradale è diventato legge (<strong>LEGGE 23 marzo 2016, n. 41</strong>), tra gli applausi del Governo, fiero di aver introdotto l&#8217;articolo <strong>589 &#8211; bis</strong> (omicidio stradale ) e <strong>590 -bis</strong> (lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime) nel Codice Penale vigente.</p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>Le pene, difatti, appaiono ora più gravi, tanto che, non solo vengono aumentati i limiti edittali</p>
<p>&#8211; reclusione  da  due  a sette anni, in caso di decesso provocato in violazione delle norme stradali (comma 1);<br />
&#8211; reclusione da  otto  a  dodici anni, per colui che, alla guida di un veicolo a motore provochi la morte di qualcuno sotto l&#8217;effetto di alcol o sostanze stupefacenti(commi 2 e 3);</p>
<p>Lo stesso vale per le lesioni, con l&#8217;introduzione dell&#8217;articolo 590 &#8211; bis c.p. che punisce</p>
<p>&#8211; reclusione tre mesi a  un  anno  per  le  lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (comma 1);<br />
&#8211; reclusione  da  tre  a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a  sette  anni  per  le lesioni gravissimeper colui che, alla guida di un veicolo a motore provochi la morte di qualcuno sotto l&#8217;effetto di alcol o sostanze stupefacenti(commi 2 e 3);</p>
<p>Infine, è anche stabilito espressamente che &#8220;<em>Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo,  terzo, quarto, quinto e  sesto  comma,  589-ter,  590-bis,  secondo,  </em><em>terzo,quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le  concorrenti  circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e  114,  non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti </em><em>rispetto a queste  e le diminuzioni si operano sulla  quantita&#8217;  di  pena  determinata  ai sensi delle predette circostanze aggravanti</em>&#8221; (art. 590 quater c.p.).</p>
<p>Viene così impedito al Giudice, applicando attenuanti generiche o speciali di scendere sotto il minimo edittale, fatta salva, ovviamente, la diminuente per l&#8217;eventuale scelta di riti alternativi.</p>
<p>Nonostante i festeggiamenti, la nuova norma è apparsa subito, ai commentatori e addetti ai lavori, criticabile, sia per le pene previste, sia per una serie di criticità nella sua applicazione che, di fatto, potrebbe essere minata ed esaurire il suo potere deterrente.</p>
<p>Se la domanda a cui l&#8217;omicidio stradale risposte è quella di garantire la certezza di una pena nei confronti di chi causa la morte o le lesioni ad una persona alla guida di un veicolo a motore, soprattutto se sotto l&#8217;effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, appare evidente come il reato di Omicidio Stradale, coordinato con gli articoli 186 e 187 del codice della strada, dimostri tutti i propri limiti.</p>
<p>Il primo dubbio interpretativo consiste nello stabilire se lo stato di ebbrezza e l&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti costituiscono aggravanti speciali del reato di omicidio stradale (o delle lesioni stradali), di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 589 &#8211; bis c.p. e 590 &#8211; bis c.p. oppure titoli autonomi di reato.</p>
<p>Tale impostazione appare dirimente per valutare la compatibiltità e il coordinamento con gli articolo 186 e 187 codice della strada, al fine di comprendere se siamo di fronte, o meno, a un concorso di reati.</p>
<p>Nella normativa previgente sicuramente potevano infatti trovare applicazione le disposizione in merito al concorso di reati, sicchè il Giudice avrebbe ben potuto applicare il regime sanzionatorio corrispondente, contestanto sia il reato di omicidio colposo ex art. 589 c. 3 c.p. e i reati di cui agli articoli 187 e 187 c.p.</p>
<p>Ora, invece, da una prima lettura parrebbe che i commi  2 e 3 dell&#8217;articolo 589 &#8211; bis (lo stesso vale per le lesioni) codice penale siano delle fattispecie autonome e non delle aggravanti speciali del reato di omicidio stradale.</p>
<p>Mentre infatti il comma 1 riprende esattamente il vecchio comma 3 dell&#8217;articolo 589 c.p. ora abrogato, limitandosi ad indicare le norme della circolazione stradale, i commi 2 e 3 del nuovo articolo 589 &#8211; bis (e 590 &#8211; bis c.p.) descrivono fattispecie nuove, caratterizzate da elementi specifici tra cui lo stato di ebbrezza e l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti che sono alla base della contestazione.</p>
<p>Siamo, inoltre, davanti ad una unicità della condotta, ovvero il porsi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l&#8217;effetto di sostanza, con la relativa coscienza e volontà di porre in essere un comportamento antiguridico.</p>
<p>Non è da sottovalutare come la giurisprudenza, ammettendo all&#8217;applicabilità della speciale tenuità del fatto ai reati di cui agli articoli 186 e 187 codice della strada, abbia chiaramente indicato come le due norme si pongono come fine non solo la sicurezza stradale, ma anche la tutela della salute e dell&#8217;integrità fisica, identici beni tutelati dalla nuova normativa sia come omicidio che come lesioni.</p>
<p>A parere di chi scrive, quindi, non potrà essere applicato il concorso tra i reati di cui agli articoli 589 &#8211; bis e 590 &#8211; bis c.p. con gli articoli 186 e 187 codice della strada, ritenendo che il giudice dovrà ritenere assorbito nelle fattispecie previste dal codice penale quelle relative agli articoli 186 e 187 c.d.s.</p>
<p><strong>I problemi dell&#8217;accertamento</strong></p>
<p>Alla luce della severa disciplina sanzionatoria, particolare attenzione deve porre l&#8217;interprete ad una serie di problematiche connesse all&#8217;accertmento delle violazioni previste dagli articoli 186 e 187 codice della strada.</p>
<p>Come anticipato l&#8217;accertamento dello stato di ebbrezza e dell&#8217;essere sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti costituisce presupposto ai fini della contestazione dei nuovi reati di omicidio e lesioni stradali e, pertanto, tale accertamento deve, a parere di chi scrive, essere fatto in maniera rigorosa.</p>
<p>La serverità della norma e le pene previste non possono non allarmare chi, tutti i giorni, ha a che fare con gli accertamenti della guida in stato di ebbrezza e con l&#8217;accertamento dell&#8217;assunzione delle sostanze stupefacenti.</p>
<p>Mentre, infatti, i procedimenti ex art. 186 e 187 Codice della Strada vedevano molto spesso l&#8217;attività del difensore incentrata ad accedere agli istituti alternatvi, vuoi i Lavori di Pubblica Utilità, vuoi l&#8217;ottenimento della sospensione condizionale della pena o, più recentemente, l&#8217;ottenimento di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, ora, appare evidente, l&#8217;attività del difensore dovrà essere incentrata sulla valutazione dell&#8217;accertamento.</p>
<p>L&#8217;accertamento dello stato di ebbrezza e dell&#8217;essere sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti dovrà essere molto più rigoroso al fine di tutelare il diritto di difesa dell&#8217;indagato/imputato.</p>
<p>La storia degli accertamenti, soprattutto della guida in stato di ebbrezza, ha dimostrato come gli accertamenti risultino da più parti criticabili sia nelle modalità che negli stessi risultati.</p>
<p>Noto è che lo strumento più utilizzato per accertare la sussistenza dello stato di ebbrezza sia costituito dall&#8217;etilometro.</p>
<p>Lo strumento, in dotazione alle forze di polizia, consente di verificare la presenza di alcol etilico all&#8217;interno dell&#8217;aria alveolare, secondo una formula e mediante un coefficente di conversione standard (ovvero 2100) tra la concentrazione di alcol nell&#8217;aria espirata e la concentrazione del sangue, che non tiene per nulla conto delle caratteristiche fisiche del soggetto.</p>
<p>Inotlre lo strumento è &#8220;STRUMENTO DI MISURA&#8221; a tutti gli effetti e, quindi, oltre all&#8217;omologazione e alla verifica periodica, dovrebbe essere tenuto con accuratezza dagli operatori, evitando sbalzi di temperatura e shock determinati da urti e colpi, circostanza questo impensabile visto che il dispositivo si trova ad essere trasportato sulle autovetture di servizio, semplicemente riposto nel baule delle stesse.</p>
<p>Al di là di queste considerazion, tale strumento, come rilevato spesso dai tossicologi forensi, ha diverse criticità e potrebbe essere influenzato dalla presenza di &#8220;vapori&#8221; di alcol rimasti nelcavo orale, andando a rilevare un falso positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la previsione di due esami, a distanza di non meno di 5 minuti, non appare sufficiente ad arginare tale evenienza, posto che il metabolsimo delle sostanze alcoliche è altamente variabile a causa di diversi fattori quali:</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8211; corporatura</p>
<p style="text-align: justify;">   &#8211; ingestione di alimenti</p>
<p style="text-align: justify;">  &#8211; temperatura</p>
<p style="text-align: justify;">e altri fattori che ineriscono al metabolismo che, per sua natura è un sistema aperto, influenzabile e, quindi, non riconducibile ad un coefficente di conversione standard .</p>
<p>E&#8217; stato, infatti, dimostrato come lo sciacquo della bocca con colluttori a base alcolica determini una positività all&#8217;esame etilometrico, nonostante l&#8217;assenza a livello ematico di tracce di enzimi tipici del metabolismo dell&#8217;alcol stesso.</p>
<p>Se questi argomenti sono stati sempre elusi dalla discussione nelle aule giudiziarie, visto la scarsa importanza spessp data al reato di guida in stato di ebbrezza, non vi è dubbio che, davanti a un reato che può comportare una pena da otto  a  dodici anni, le corti e l&#8217;attività dei difensori debba essere orientata a verificare l&#8217;adeguatezza dello strumento e del&#8217;accertamento ai fini di contestazione dell&#8217;aggravante speciale del reato di omicidio stradale.</p>
<p>Accanto a queste criticità strettamente tecniche, non s può nascondere come vi siano anche delle criticità anche procedurali per come viene eseguito il test dagli organi di polizia.</p>
<p>Le numerose nullità in cui si incorre esaminando la documentazione relativa agli accertamenti di Guida in Stato di Ebbrezza, fa si di disarmare la previsione legislativa dell&#8217;aggravante.</p>
<p>Se infatti l&#8217;accertatore omette l&#8217;avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, trattandosi di accertamenti non ripetibili ex artt. 354, 359 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p., l&#8217;eventuale riscontro positivo sarebbe inutilizzabile nel processo penale e, quindi, il giudice non potrebbe applicare la nuova normativa.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, è evidente come il legislatore, soprattutto nei fatti previsti dalla nuova normativa, debba rivedere le modalità di accertamento in ordine allo stato di ebbrezza e al trovarsi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.</p>
<p>L&#8217;accertamento mediante etilometro appare senza dubbio inadeguato, in quanto limita fortemente il diritto di difesa, proprio perchè si tratta di un accertamento non ripetibile.</p>
<p>Diverso sarebbe l&#8217;accertamento mediante esami ematochimici che, al contrario, risultano essere più affidabili e, comunque, ripetibili, potendo,la struttura sanitaria, prelevare più campioni al fine di metterli a disposizione dell&#8217;Autorità Giudiziaria e della Difesa.</p>
<p>Lapalissiano come due scontrini, con i limiti del dispositivo &#8220;etilometro&#8221; non possano essere ritenuti sufficienti al fine di contestare le nuove fattispecie di reato.</p>
<p>L&#8217;esame etilometrico può costituire solo un pre test, o un indizio, al fine di richiedere ulteriori esami per un accertamento dello stato di ebbrezza e del trovarsi sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti, ma non può diventare l&#8217;unico strumento su cui fondare il procedimento penale e l&#8217;eventuale condanna.</p>
<p>Alla luce di queste considerazioni, appare auspicabile un intervento legislativo atto a disciplinare l&#8217;accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti, contemperando gli interessi contrapposti in ordine alla repressione di condotte come quelle sanzionate, con il diritto alla difesa dell&#8217;imputato che non deve essere affievolito dall&#8217;utilizzo di strumenti inadeguati e comunque non in grado di raggiungere quella prova &#8220;al di là di ogni ragionevole dubbio&#8221;.</p>
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		<title>Corte Costituzionale: &#8220;Fini &#8211; Giovanardi&#8221;, incostituzionale l&#8217;equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 19:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità della legge Fini-Giovanardi per quanto attiene le modifiche intervenute agli articoli 73 (produzione, traffico. e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), 13 e 14 ( tabelle delle sostanze soggette a controllo e criteri per la formazione delle tabelle)del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=167" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Corte Costituzionale: &#8220;Fini &#8211; Giovanardi&#8221;, incostituzionale l&#8217;equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità della legge Fini-Giovanardi per quanto attiene le modifiche intervenute agli articoli 73 (produzione, traffico. e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), 13 e 14 ( tabelle delle sostanze soggette a controllo e criteri per la formazione delle tabelle)del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 &#8211; Testo unico in materia di stupefacenti.</p>
<p><span id="more-167"></span></p>
<p>Con tale decisione, Palazzo della Consulta ha ritenuto che l&#8217;articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, con cui si è provveduto alla conversione con modificazioni degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, violasse l&#8217;articolo 77 c. 2 della Carta Costituzionale.</p>
<p>La Corte, infatti, ha rilevato come &#8220;Furono inseriti emendamenti estranei all’originalità del decreto&#8221; avente ad oggetto le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.</p>
<p>A seguito della pronuncia della Corte viene ad essere, di fatto, dichiarato illegittimo il medesimo trattamento sanzionatorio tra &#8220;droghe leggere&#8221; e &#8220;droghe pesanti&#8221;, rivivendo, così, il testo della precedente legge Iervolino-Vassalli, così come era stata modificata a seguito della consultazione popolare del 1993, che prevedeva, per violazioni dell&#8217;articolo 73 aventi ad oggetto le droghe leggere, la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>La questione di illegittimità costituzionale delle norme indicate è stata sollevata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione.</p>
<p>Con la pronuncia dei Giudici Costituzionali viene quindi dichiarate incostituzionale la norma con cui vengono parificate, a fini sanzionatori, droghe pesanti e leggere.</p>
<p>La legge Fini-Giovanardi aveva quindi aumentato la pena, prima compresa tra anni due e anni sei di reclusione per la violazione dell&#8217;articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti, qualora si trattasse di droghe leggere, equiparandola al regime sanzionatorio per le cosiddette droghe pesanti, ovvero, fatta salva l&#8217;applicazione del comma 5 del medesimo articolo 73, punendo tale condotta con la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro.</p>
<p>In attesa delle motivazioni, sembra che la pronuncia della Corte Costituzionale abbia tratto origine da un errore procedurale con cui le norme della Fini &#8211; Giovanardi hanno modificato la disciplina in materia di stupefacenti.</p>
<p>Parrebbe, quindi, che la Corte non sia entrata nel merito della distizione tra droghe leggere e droghe pesanti, ma si sia limitata ad esaminare l&#8217;iter legislativo con cui le norme che hanno posto fine a tale distinzione sono entrate nella legislazione vigente.</p>
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		<title>Stupefacenti: dietro front della Cassazione &#8211; cedere lo spinello costituisce reato. Cass. Pen. 30 gennaio 2013 n. 4560</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Marcia indietro della Suprema Corte in materia di sostanze stupefacenti. Mentre ancora si attendono le motivazioni con cui le Sezioni Unite di Piazza Cavour hanno ritenuto che il &#8220;Consumo di Gruppo&#8221; non intregrasse il reato di cui all&#8217;articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990n. 309, la Corte di Cassazione, in contrasto, &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=114" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Stupefacenti: dietro front della Cassazione &#8211; cedere lo spinello costituisce reato. Cass. Pen. 30 gennaio 2013 n. 4560</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marcia indietro della Suprema Corte in materia di sostanze stupefacenti.</p>
<p>Mentre ancora si attendono le motivazioni con cui le Sezioni Unite di Piazza Cavour hanno ritenuto che il &#8220;Consumo di Gruppo&#8221; non intregrasse il reato di cui all&#8217;articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990n. 309, la Corte di Cassazione, in contrasto, ha accolto il ricorso della Procura della Republica avverso la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una donna che aveva ceduto uno spinello al proprio compagno.</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<p>La decisione è frutto di una esegesi, da parte degli ermellini, sul concetto di uso di gruppo.</p>
<p>Secondo le Sezioni Unite, di fatti l&#8217;uso di gruppo, sia nella ipotesi del gruppo che da mandato ad un singolo di acquistare detta sostanza, sia nell’ipotesi di acquisto effettuato da tutti i consociati, non assume rilevanza penale.</p>
<p>Nella sentenza 4560/2013, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, affinchè si possa parlare di consumo di gruppo, occorre, che l&#8217;acquirente mandatario, che opera maderialmente le trattative per tutti i consociati assuntori, sia anche lui parte del Gruppo.</p>
<p>Deve quindi apparire lapalissiano che, affinchè si tratti di uso di gruppo, e non di acquisto al fine di cessione, che sia, fin dall&#8217;inizio, certa l&#8217;identità dei consociati, nonchè che sia manigesta la volontà di acquistare la sostanza al fine di garantire un paritario consumo personale.</p>
<p>Occorre quindi, sotto il profilo civilistico, che gli effetti del contratto di acquisto traslino direttamente dal venditore a tutti gli assuntori costituiti in gruppo, senza che vi sia una intermediazione da parte del mandatario all&#8217;acquisto.</p>
<p>Nel caso in esame, quindi, l&#8217;acquisto non poteva essere considerato come l&#8217;azione del gruppo, seppur ristretto a due persone, finalizzata all&#8217;acquisto della sostanza stupefacente, ma, al contrario, una cessione dello spinello, acquistato dalla donna e poi, successivamente, offerto al compagno.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Stupefacenti: Sezioni Unite &#8211; il consumo di gruppo è &#8220;penalmente irrilevante&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 17:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecastelli.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Con la pronuncia del 31 gennaio 2013, i Giudici di Piazza Cavour hanno risolto il contrasto giurisprudenziale occorso a seguito della promulgazione della cosiddetta legge &#8220;Fini &#8211; Giovanardi&#8221; del 2006. La pronuncia ha risposto al quesito se fosse o meno reato il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti nella duplice ipotesi di &#8220;mandato all&#8217;acquisto o &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=88" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Stupefacenti: Sezioni Unite &#8211; il consumo di gruppo è &#8220;penalmente irrilevante&#8221;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pronuncia del 31 gennaio 2013, i Giudici di Piazza Cavour hanno risolto il contrasto giurisprudenziale occorso a seguito della promulgazione della cosiddetta legge &#8220;Fini &#8211; Giovanardi&#8221; del 2006.</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p>La pronuncia ha risposto al quesito se fosse o meno reato il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti nella duplice ipotesi di &#8220;mandato all&#8217;acquisto o dell&#8217;acquisto comune&#8221;.</p>
<p>Secondo la Sezioni Unite della Suprema Corte, quindi, così come è derubricato ad illecito amministrativo l&#8217;uso personale di sostanze stupefacenti commesso dal singolo, altrettanto deve considerarsi per l&#8217;uso di gruppo delle stesse, sia nella ipotesi del gruppo che da mandato ad un singolo di acquistare detta sostanza, sia nell&#8217;ipotesi di acquisto effettuato da tutti i consociati.</p>
<p>In attesa di conoscere le motivazioni di detta sentenza, di cui la Corte ha distribuito una breve nota, rimane, in ogni caso, da evidenziare che l&#8217;utilizzo &#8220;personale&#8221; di sostanze stupefacenti rimane un illecito amministrativo, previsto e punito dall&#8217;art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>L&#8217;offerta di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, non integra la fattispecie di Instigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore Cass. S.U. 18 ottobre 2012 n. 47604</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite, chiamate a decidere se integrasse il reato di cui all&#8217;art. 82 del D.P.R. 30 ottobre 1990 n. 309 la commercializzazione e la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacienti, hanno affermato che, salvo l&#8217;ipotesi di configuare il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), tale comportamento non integra &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=79" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">L&#8217;offerta di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, non integra la fattispecie di Instigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore Cass. S.U. 18 ottobre 2012 n. 47604</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite, chiamate a decidere se integrasse il reato di cui all&#8217;art. 82 del D.P.R. 30 ottobre 1990 n. 309 la commercializzazione e la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacienti, hanno affermato che, salvo l&#8217;ipotesi di configuare il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), tale comportamento non integra il reato de quo.</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
<p>I Giudici di Piazza Cavour, difatti, pur rilevando che ogni tipo di pubblicità avente ad oggetto prodotti droganti deve ritenersi illegittima, anche ai sensi della normativa internazionale (Convenzione di Vienna 1971), nonchè ai sensi della normativa nazionale che anticipa la tutela penale ad ogni forma di propaganda, non è tuttavia da ritenersi tale la mera offerta di semi della pianta da cui sono ricavabili sostanza stupefacenti.</p>
<p>La mera vendita di sementi non è vietata, trattandosi di semplice atto preparatorio e quindi non rientrante neanche nell&#8217;ipotesi di tentativo punibile, poichè &#8220;non idoneo in modo equivoco&#8221; alla cosumazione di detto reato, non essendo deducibile l&#8217;effettiva destinazione di detti semi.</p>
<p>La semplice pubblicità, che non mira a proporre modelli di comportamento o a persuadere il cosumatore a mantenere un determinato comportamento non può essere confusa con il concetto, ben più complesso, di proselitismo.</p>
<p>A questo si aggiunga che, secondo gli Ermellini, non è possibile equiparare la nozione stupefacente a quella di pianta, salvo una illegittima equiparazione estensiva che travalica il significato letterale, violando il principio di tassatività ed analogia propria del diritto penale.</p>
<p>Sarà qundi, in via sussidiaria, valutare la sussistenza del reato di istigazione a delinquere, ai sensi dell&#8217;art. 414 codice penale, non essendo, tra l&#8217;altro, richiesta la punibilità in concreto della condotta istigata, ai fini della punibilità.</p>
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		<title>Cassazione: Coltiva una piantina di canapa indiana sul balcone &#8211; Non costituisce reato manca il principio dell’offensività</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Stupefacenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. &#8211; Sent. del 28.06.2011, n. 25674 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22\l0\2009 il G.U.P. del Tribunale di Paola, in sede di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (…) per il delitto di cui all’art. 73 DPR_309_1990, per la coltivazione di una piantina &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=38" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Cassazione: Coltiva una piantina di canapa indiana sul balcone &#8211; Non costituisce reato manca il principio dell’offensività</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. &#8211; Sent. del 28.06.2011, n. 25674</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<p>Ritenuto in fatto</p>
<p>1. Con sentenza del 22\l0\2009 il G.U.P. del Tribunale di Paola, in sede di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (…) per il delitto di cui all’art. 73 DPR_309_1990, per la coltivazione di una piantina di canapa indiana (acc. in Scalea -CS- il 26\10\2008).<br />
Osservava il giudice di merito che sebbene la giurisprudenza di legittimità avesse stabilito il principio della punibilità della coltivazione di sostanza stupefacente, anche se domestica, pur sempre la condotta tipica doveva essere connotata dalla offensività. Nel caso di specie, la coltivazione di una sola piantina non era idonea porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica, con la conseguente non configurabilità del delitto contestato.<br />
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale preso la Corte di Appello di Catanzaro, lamentando la erronea applicazione della legge penale, in quanto la inoffensività della condotta è delimitata alle sole ipotesi di inidoneità della sostanza a determinare un effetto stupefacente, nel caso di specie, invece, presente secondo quanto accertato attraverso analisi gas-cromotografiche.</p>
<p>Considerato in diritto</p>
<p>3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha statuito di recente che la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (cfr. Cass, Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/4/2008 Ud, Dep. 10/07/2008 Di Salvia, Rv. 239920).<br />
Ciò premesso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. l0/07/2008) Di Salvia, Rv. 239921; Cass, Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valleua; Cass, Sez. 4, Sentenza n, 1222 del 28/10/2008 Ud. (dep. 14/01/2009), Nieoletti, Rv. 242371).</p>
<p>3.2. In tema di principio di offensività, va osservato che esso può essere riguardato da due punti di vista come criterio guida per il legislatore e come ausilio per l’interprete nella valutazione della tipicità di una determinata condotta.<br />
Dal primo punto di vista, la necessaria “frammentarietà” del diritto penale comporta che il legislatore si determini a configurare come reato un fatto quale estrema ratio , e cioè solo quando per la tutela di interessi non contingenti ritenga “ragionevole” il sacrificio della libertà individuale immanente alla sanzione penale (principio di legalità sostanziale) . Nella selezione difatti costituenti reato il legislatore deve essere guidato dalla valutazione del valore del bene giuridico che si intende tutelare, ma anche da finalità immediate determinate dal contesto storico e sociale.<br />
Tale potere del legislatore è discrezionale e quindi insindacabile , con l’unico limite, come detto, della manifesta irragionevolezza invero la violazione di tale limite potrebbe portare a configurare una illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.<br />
Ma l’aspetto che qui maggiormente interessa è il principio di necessaria offensività del reato, come criterio guida per l’interprete onde valutare la “tipicità” della condotta. Come è noto, si ha “tipicità” del fatto, quando questo corrisponde perfettamente alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice.<br />
Secondo la più attenta dottrina e giurisprudenza, <strong>la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma, non solo quindi “nullum crimen sine lege”, ma anche “nullum crimen sine iniuria”</strong> Secondo i sostenitori della “concezione realistica”, la previsione del reato non mira a punire la mera disobbedienza alla norma, ma la condotta effettivamente lesiva del bene protetto in tale ottica il reato non può che essere un “fatto tipico offensivo “, Il principio di offensività deve ritenersi essere stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento. A riprova di ciò vi sono gli artt. 25 e 27 Cost, che distinguono tra pene e misure di sicurezza, le prime dirette a colpire fatti offensivi, le seconde, la mera pericolosità del soggetto. Ancora, significativo in tale ottica è l’art. 13 della Cost. che consente il sacrificio della libertà (connesso alla pena) solo in presenza della necessità di tutela di un concreto interesse.<br />
La necessaria offensività del reato si desume, inoltre, dalla disposizione di cui all’art, 49, e. Il, c.p. che prevede la non punibilità del reato impossibile. Tale norma, lungi dall’essere un inutile duplicato dell’art, 56 c.p. (laddove non prevede la punibilità del tentativo inidoneo), ha una sua propria autonomia se interpretata nel senso di ritenere non punibili quelle condotte solo apparentemente consumate e quindi aderenti al tipo, ma in realtà totalmente deficitarie di lesività secondo una valutazione effettuata “ex post”.<br />
Dell’esistenza del detto principio vi è traccia sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella ordinaria.<br />
Con la sentenza n. 62 del 26\3\1986 la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata una questione relativa alla normativa sulle armi ed esplosivi , affrontò per la prima volta la problematica della offensività e della sua “costituzionalizzazione”.<br />
Il giudice delle leggi ebbe ad osservare che spetta al giudice individuare il bene o i beni tutelati attraverso l’incriminazione d’una specie tipica, nonché determinare, in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell’offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante. Inoltre ribadendo che non era compito della Corte prendere posizione sul significato, nel sistema, del reato impossibile e se cioé esso, nella forma dell’idoneità dell’azione, costituisse il rovescio degli atti idonei di cui all’art. 56 c.p. fosse espressione di principio generale integratore del principio di tipicità formale di cui all’art. 1 del codice penale, sottolineava che l’art, 49, secondo comma, c.p. non poteva non giovare all’interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del penalmente rilevante.<br />
Con altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha precisato che diversa dal principio della offensività, come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore penale ordinario, è la offensività specifica della singola condotta in concreto accertata. Ove questa sia assolutamente inidonea a pone a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest’ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen. ). La mancanza dell’offensività in concreto della condotta dell’agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (Corte Cost, 360 del 14\5\1995).<br />
La giurisprudenza di merito e di legittimità, sebbene timidamente, hanno fatto appello al difetto di offensività per ritenere non punibile, a titolo esemplificativo, il tentato omicidio attraverso colpi sparati alla vittima protetta da un vetro antiproiettile (Cass. E, 8527\1989 , rv, 181564) ; la cessione di stupefacente con un principio attivo di scarsa capacità drogante (Cass. IV, 601\1997, rv. 208011; Cass. IV, 1222\ 2008, Rv. 242371); l’abuso d’ufficio, nel caso in cui esso incideva su un rapporto di lavoro ormai estinto (Cass. VI 8406/1997); la violazione di norme tributarie determinata da irregolarità del tutto sporadica e casuale (Cass. III, 84/\1999 , rv. 212 di falso innocuo 7875\1987, rv. 176302); il furto di merce di modesto valore (Trib. Roma 2/5/2000).<br />
Peraltro, con molta cautela, il principio di offensività si va facendo strada anche nel diritto positivo : l’art, 27 del processo penale minorile stabilisce che ” Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto o l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilcvanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenza educative del minorenne”.<br />
Ancora, l’art. 34 del d.lgs. 274\2000 (Giudice di pace), prevede la possibilità dell’archiviazione del procedimento nei casi di particolare tenuità. Secondo la disposizione, il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.<br />
L’apertura mostrata dal legislatore verso la problematica dell’offensività appare destinata in futuro ad innovare tutto il sistema penale.</p>
<p>3.3 Ciò detto e venendo al caso di specie, è da ritenere che il giudice di merito abbia fatto buon governo dei principi illustrati, laddove ha riconosciuto a fronte delle oggettive circostanze del fatto e della modestia dell’attività posta in essere (coltivazione domestica di una piantina posta in un piccolo lo vaso sul terrazzo dì casa, contenete un principio attivo di mg.16), una condotta del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice,<br />
L’infondatezza del ricorso ne impone il rigetto.</p>
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