<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Castelli &#187; Penale Minorile</title>
	<atom:link href="https://www.studiolegalecastelli.net/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiolegalecastelli.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 15:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Difensore d&#8217;Ufficio rappresenta la possibile incompatibilità, il Pubblico Ministero deve notificare l&#8217;avviso 415 &#8211; bis c.p.p. ai nuovi difensori</title>
		<link>https://www.studiolegalecastelli.net/?p=210</link>
		<comments>https://www.studiolegalecastelli.net/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Nullità]]></category>
		<category><![CDATA[Penale Minorile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura Penale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecastelli.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha stabilito il Giudice dell&#8217;Udienza Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, con propria ordinanza del 26 novembre 2014. In seguito alla notifica dell&#8217;avviso 415 &#8211; bis codice di procedura penale, l&#8217;avvocato d&#8217;ufficio nominato per i tre coimputati, dopo aver esaminato la documentazioni ed aver avuto un colloquio con gli indigati, riscontrando &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=210" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Difensore d&#8217;Ufficio rappresenta la possibile incompatibilità, il Pubblico Ministero deve notificare l&#8217;avviso 415 &#8211; bis c.p.p. ai nuovi difensori</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo ha stabilito il Giudice dell&#8217;Udienza Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, con propria ordinanza del 26 novembre 2014.</p>
<p><span id="more-210"></span></p>
<p>In seguito alla notifica dell&#8217;avviso 415 &#8211; bis codice di procedura penale, l&#8217;avvocato d&#8217;ufficio nominato per i tre coimputati, dopo aver esaminato la documentazioni ed aver avuto un colloquio con gli indigati, riscontrando un possibile incompatibilità delle posizioni, aveva rappresentato tempestivamente al Pubblico Ministero l&#8217;opportunità di provvedere alla nomina di altro difensore per i coindagati.</p>
<p>Il Pubblico Ministero, accogliendo le perplessità del difensore d&#8217;ufficio, provvedeva a nominare altri due difensori, senza tuttavia notificare a detti difensori l&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari.</p>
<p>All&#8217;udienza preliminare, i difensori dei due coimputati hanno eccepito detto vizio, sottolineando come la mancata notifica dell&#8217;avviso 415 &#8211; bis c.p.p. ha, di fatto, leso il diritto dei loro assistiti a difendersi, non avendo potuto effettuare le opportune scelte difensive con il supporto e la consulenza dei rispettivi legali.</p>
<p>Il G.U.P., accogliendo la tesi delle difese, ha ritenuto che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provvedere a notificare nuovamente l&#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari ai nuovi difensori nominati al fine di non comprimere il diritto di difesa degli indagati.</p>
<p>Il Giudice ha rilevato come tale omessa notifica sia una nullità insanabile e, pertanto, ogni atto successivo debba essere ritenuto affetto da tale nullità, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affichè provveda a notificare l&#8217;avviso delle indagini preliminari ai nuovi difensori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecastelli.net/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stupefacenti: detenere elevati dosi non significa spaccio &#8211; limite tabellare presunzione relativa. Cass. 11 febbraio 2013 n. 6571</title>
		<link>https://www.studiolegalecastelli.net/?p=101</link>
		<comments>https://www.studiolegalecastelli.net/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 11:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Penale Minorile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecastelli.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La sesta sezione penale di Piazza Cavour, pronunciandosi sul possesso di una elevata quantità di dosi di sostanze stupefacenti, rileva come tale circostanza non sia probante di un’attività di spaccio a carico dell’imputato. La Corte, difatti, evidenzia come il Giudice debba fare ricorso alle comuni regole probatorie anche in materia di detenzione di sostanze stupefacenti. &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=101" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Stupefacenti: detenere elevati dosi non significa spaccio &#8211; limite tabellare presunzione relativa. Cass. 11 febbraio 2013 n. 6571</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La sesta sezione penale di Piazza Cavour, pronunciandosi sul possesso di una elevata quantità di dosi di sostanze stupefacenti, rileva come tale circostanza non sia probante di un’attività di spaccio a carico dell’imputato.<br />
La Corte, difatti, evidenzia come il Giudice debba fare ricorso alle comuni regole probatorie anche in materia di detenzione di sostanze stupefacenti.<br />
<span id="more-101"></span><br />
Si deve escludere, secondo la Cassazione, che la norma incriminatrice del testo unico 309/1990 introduca una qualsiasi forma di prova legale e, conseguentemente, una presunzione di colpevolezza.<br />
ll superamento da parte del detentore dei massimi tabellari non dimostra, di per sè e al di là di altri elementi che la sostanza posseduta sia destinata all’uso di terzi.<br />
La norma di cui all’articolo 73 del Testo Unico, punisce la detenzione che appaia , in ogni suo elemento destinata ad un uso non esclusivamente personale.<br />
Non si è quindi di fronte ad una presunzione legale, nè assoluta nè relativa, di responsabiltià penale del detentore di quantità “oltre i limiti tabellari” non essendo, tra l’altro, l’imputato a dover dimostrare l’uso esclusivamente personale di dette sostanze.<br />
In conclusione, la Corte, ritiene che l’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 introduce una inversione dell’onere della prova, dovendo, quindi, trovare applicazione i criteri ordinari e, quindi, sarà onere del Pubblico Ministero fornire elementi idonei a valorizzare la tesi di utilizzo non meramente personale, attraverso elementi fattuali che siano concordanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecastelli.net/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minori: No al Perdono Giudiziale se pende un altro precedente procedimento. Cass. 18 gennaio 2013, n. 2725</title>
		<link>https://www.studiolegalecastelli.net/?p=62</link>
		<comments>https://www.studiolegalecastelli.net/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 21:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale Minorile]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecastelli.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Non può essere concesso il Perdono Giudiziale al minore se, su di lui, pende un procedente provvedimento. Ai sensi dell&#8217;art. 169 c.p., difatti il Giudice deve tenere conto della gravità del fatto ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p. Dovendosi valutare la personalità del minore che, per definizione è in formazione, il Giudice deve effettuare una prognosi &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=62" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Minori: No al Perdono Giudiziale se pende un altro precedente procedimento. Cass. 18 gennaio 2013, n. 2725</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non può essere concesso il Perdono Giudiziale al minore se, su di lui, pende un procedente provvedimento.</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 169 c.p., difatti il Giudice deve tenere conto della gravità del fatto ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p.</p>
<p>Dovendosi valutare la personalità del minore che, per definizione è in formazione, il Giudice deve effettuare una prognosi sulla stessa, esaminando lo stato di incensuratezza, la condotta tenuta dal minore successivamente alla commissione del reato, nonchè le condizioni familiari e sociali in cui si esprime la personalità del minore.</p>
<p>Secondo i Giudici di Piazza Cavour, non è sufficiente a concedere il beneficio del perdono giudiziale a fronte della giovane età del reo  o della confessione resa, ma occore un esame delle condizioni del minore, compresa l&#8217;eventuale esistenza di ulteriori procedimenti o pendnenze a suo carico.</p>
<p>La Suprema Corte ha quindi censurato la decisione del GUP poichè «<em>ha fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (che è l’elemento strutturale dell’istituto), sul dato di incensuratezza dell’imputato, giacché l’assenza di precedenti penali è solo uno dei ben più numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’art. 133 Cp ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169, comma 1, Cp). </em></p>
<p><em>In proposito, se è pur vero che il giudice, per formulare tale giudizio, può basarsi anche su uno solo di tali plurimi elementi, egli, in tal caso, deve dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere puntuale motivazione concernente le ragioni per cui un solo dato (ad esempio, l’incensuratezza) prevalga in modo determinante sugli altri (ad esempio, la gravità dei fatti o le modalità della condotta). Ciò che è ancora più pregnante nel giudizio minorile, avente a oggetto personalità in formazione, nel quale, dunque, di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell’incensuratezza (di per sé riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quantomeno) le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali</em>».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecastelli.net/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
