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	<title>Studio Legale Castelli &#187; cassazione</title>
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		<title>Minori: No al Perdono Giudiziale se pende un altro precedente procedimento. Cass. 18 gennaio 2013, n. 2725</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 21:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale Minorile]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Non può essere concesso il Perdono Giudiziale al minore se, su di lui, pende un procedente provvedimento. Ai sensi dell&#8217;art. 169 c.p., difatti il Giudice deve tenere conto della gravità del fatto ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p. Dovendosi valutare la personalità del minore che, per definizione è in formazione, il Giudice deve effettuare una prognosi &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=62" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Minori: No al Perdono Giudiziale se pende un altro precedente procedimento. Cass. 18 gennaio 2013, n. 2725</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non può essere concesso il Perdono Giudiziale al minore se, su di lui, pende un procedente provvedimento.</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 169 c.p., difatti il Giudice deve tenere conto della gravità del fatto ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p.</p>
<p>Dovendosi valutare la personalità del minore che, per definizione è in formazione, il Giudice deve effettuare una prognosi sulla stessa, esaminando lo stato di incensuratezza, la condotta tenuta dal minore successivamente alla commissione del reato, nonchè le condizioni familiari e sociali in cui si esprime la personalità del minore.</p>
<p>Secondo i Giudici di Piazza Cavour, non è sufficiente a concedere il beneficio del perdono giudiziale a fronte della giovane età del reo  o della confessione resa, ma occore un esame delle condizioni del minore, compresa l&#8217;eventuale esistenza di ulteriori procedimenti o pendnenze a suo carico.</p>
<p>La Suprema Corte ha quindi censurato la decisione del GUP poichè «<em>ha fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (che è l’elemento strutturale dell’istituto), sul dato di incensuratezza dell’imputato, giacché l’assenza di precedenti penali è solo uno dei ben più numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’art. 133 Cp ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169, comma 1, Cp). </em></p>
<p><em>In proposito, se è pur vero che il giudice, per formulare tale giudizio, può basarsi anche su uno solo di tali plurimi elementi, egli, in tal caso, deve dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere puntuale motivazione concernente le ragioni per cui un solo dato (ad esempio, l’incensuratezza) prevalga in modo determinante sugli altri (ad esempio, la gravità dei fatti o le modalità della condotta). Ciò che è ancora più pregnante nel giudizio minorile, avente a oggetto personalità in formazione, nel quale, dunque, di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell’incensuratezza (di per sé riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quantomeno) le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali</em>».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
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		<title>Cassazione: annullabile multa autovelox se agenti non presenti. Insufficiente supervisione municipale a installazione apparecchi</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione immediata]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma, 5 apr. – È annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata, non c’era il vigile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un piccolo comune che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=35" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Cassazione: annullabile multa autovelox se agenti non presenti. Insufficiente supervisione municipale a installazione apparecchi</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 5 apr. – È annullabile la multa per eccesso di velocità se, presso l’autovelox gestito e installato da un’azienda privata, non c’era il vigile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un piccolo comune che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata. Il caso a Bolzano. Una signora era stata multata per eccesso di velocità. Aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l’infrazione era stata “immortalata” senza la presenza degli agenti.</p>
<p><span id="more-35"></span></p>
<p>Infatti l’ente locale aveva affidato l’installazione e la gestione degli apparecchi interamente a una ditta privata. Ma la municipale, riporta il sito Cassazione.net, aveva vigilato soltanto sulla fase di installazione (non di gestione) dell’apparecchio e non si era fermata in quella di accertamento dell’infrazione. Per questo il Tribunale aveva annullato il verbale. In particolare i giudici avevano motivato che il verbale di accertamento era viziato “perché l’amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della polizia municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di polizia”.</p>
<p>Contro questa decisione il comune ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo, almeno sul fronte della gestione dell’autovelox. La signora, infatti, non pagherà la multa perché, ha spiegato la seconda sezione civile, “<strong>dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento</strong>”.</p>
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