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	<title>Studio Legale Castelli &#187; Coronavirus</title>
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		<title>Marta Cartabia: affrontare l&#8217;emergenza con gli strumenti offerti Costituzione</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo di Italia Oggi riporta le considerazioni della Professoressa Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale. La riflessione sull&#8217;uso improprio degli atti regolamentari del Governo, in spregio all&#8217;assetto Parlamentare della Nostra Repubblica, deve far riflettere molti. La Nostra Costituzione, consapevolmente, perché figlia della dittatura fascista, ha negato la possibilità di esautorare il parlamento della propria funzione, &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=298" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Marta Cartabia: affrontare l&#8217;emergenza con gli strumenti offerti Costituzione</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo di <a href="https://www.italiaoggi.it/news/cartabia-la-costituzione-bussola-anche-in-questa-emergenza-manca-collaborazione-stato-regioni-202004281011417147?fbclid=IwAR2YUg3yunZZ2cVmHGOFAf8X4DM5i7DYFHKN5L18fpqiE8jT6thl9el1rsc" target="_blank" rel="noopener">Italia Oggi</a> riporta le considerazioni della Professoressa Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale.</p>
<p><span id="more-298"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione sull&#8217;uso improprio degli atti regolamentari del Governo, in spregio all&#8217;assetto Parlamentare della Nostra Repubblica, deve far riflettere molti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Nostra Costituzione, consapevolmente, perché figlia della dittatura fascista, ha negato la possibilità di esautorare il parlamento della propria funzione, escludendo la possibilità di un diritto dell&#8217;emergenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo non può e non deve con propri atti amministrativi ledere libertà costituzionali, utilizzando come giustificazione uno stato emergenziale, poiché è l&#8217;organo legislativo, rappresentante del Popolo Sovrano, che ha questo compito.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emergenza si affronta con la collaborazione dei poteri dello Stato, utilizzando gli strumenti che la nostra costituzione prevede.</p>
<p style="text-align: justify;">In casi di eccezionale gravità ed Urgenza la nostra Costituzione prevede lo strumento del decreto legge che, benché sia emanato dall&#8217;Esecutivo, richiede la conversione da parte del Parlamento, a tutela dei diritti del Popolo, a cui spetta la sovranità di cui all&#8217;articolo 1 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Saranno i giudici a doversi interrogare, ad emergenza finita, della legittimità dei dpcm emanati e, quindi, delle sanzioni comminate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà compito anche dei Poteri dello Stato e dei Cittadini, riflettere su quanto accaduto, per evitare che questo approccio discutibile all&#8217;emergenza sanitaria, diventi un brutto precedente per la Nostra Costituzione e per la Nostra Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le dittature hanno trovato terreno fertile nelle emergenze sanitarie, economiche e sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, ad oggi, questo non è un pericolo per il Nostro Paese, non possiamo non evidenziare come in Ungheria, nella Nostra Unione Europea, l&#8217;emergenza sanitaria Covid &#8211; 19 abbia permesso al parlamento di attribuire al Primo Ministro Orbàn i pieni poteri tipici dei totalitarismi.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fronte a questo scenario, quindi, il richiamo della Presidente Cartabia a riscoprire la Nostra Costituzione e gli strumenti che essa contempla per affrontare non solo la vita ordinaria, ma anche L&#8217;emergenza, deve essere accolto da tutti, dal Presidente della Repubblica, dal Governo, dal Parlamento, dalla Magistratura, dalle Istituzioni, ma soprattutto da Noi Cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>COVID-19: si rischia di commettere reato a firmare l&#8217;autocertificazione?</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Atto di Notorietà]]></category>
		<category><![CDATA[Autocerificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Autodichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DPR 445/2000]]></category>

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		<description><![CDATA[Diversi, soprattutto sui Social Network, invitano a NON sottoscrivere l&#8217;autodichiarazione predisposta sostenendo che detta sottoscrizione non sia consentita dalla legge o, nell&#8217;ipotesi più grave, costituisca reato. Tali inviti si giustificherebbero dalla lettura del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 ed in particolare dal combinato disposto degli articoli 46, 47 e 49. &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=291" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">COVID-19: si rischia di commettere reato a firmare l&#8217;autocertificazione?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diversi, soprattutto sui Social Network, invitano a NON sottoscrivere l&#8217;autodichiarazione predisposta sostenendo che detta sottoscrizione non sia consentita dalla legge o, nell&#8217;ipotesi più grave, costituisca reato.</p>
<p><span id="more-291"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tali inviti si giustificherebbero dalla lettura del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 ed in particolare dal combinato disposto degli articoli 46, 47 e 49.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;articolo 49 al primo comma prevede che &#8220;<em>I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore</em><em>&#8220;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non sarebbe quindi possibile autocertificare lo stato di salute e quindi non si potrebbe sottoscrivere il modulo predisposto nella parte in cui si dichiara &#8220;<strong><em>di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19</em></strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà tali inviti non sono giustificati e ben è possibile sottoscrivere l&#8217;autodichiarazione predisposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cittadino, infatti, non sottoscrive informazioni relative al proprio stato di salute, nè sostituisce con la propria autodichiarazione un certificato medico o un certificato sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dichiarante, infatti, è chiamato a sottoscrivere un documento in cui comunica, con l&#8217;assunzione delle responsabilità del caso, due circostanze fattuali:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>1. di non essere sottoposto alla quarantena</strong> &#8211; ovvero di non essere a conoscenza di un provvedimento comunicato, sotto qualsiasi forma (compresa la chiamata registrata sulla linea dell&#8217;Emergenza del soccorso sanitario),  che lo rende edotto di essere sottoposto ad obbligo di permanenza domiciliare;</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>2. di non essere risultato positivo al COVID &#8211; 19</strong> &#8211; ovvero, dopo aver fatto il tampone, di non aver ricevuto dall&#8217;Autorità Sanitaria un documento attestante la positività al virus.</p>
<p style="text-align: justify;">Non viene autodichiarato lo stato di salute, nè sostituito un certificato medico o un certificato sanitario, ma viene dichiarata la non sussistenza di due fatti specifici che riguardano la propria persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti il modello predisposto dall&#8217;Autorità Amministrativa fa riferimento all&#8217;articolo 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000 che prevede che: &#8220;<em>L&#8217;atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti <strong>che siano a diretta conoscenza dell&#8217;interessato</strong> è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all&#8217;articolo 38</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si chiede, quindi, al cittadino di dichiarare se è a diretta conoscenza della sussistenza della positività del tampone e se è a diretta conoscenza di provvedimenti che lo pongono in quarantena.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso sarebbe stato se si fosse chiesto al cittadino di dichiarare in ordine alla sussistenza di sintomatologia e condizioni cliniche tipiche dell&#8217;infezione da COVID -19.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale dichiarazione sarebbe stata impossibile da sottoscrivere proprio ai sensi de DPR 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Salvo, quindi, la falsa dichiarazione, nulla vieta al cittadino di sottoscrivere l&#8217;autodichiarazione predisposta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/04/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf">nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile</a></p>
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		<title>Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Governo ha finalmente emanato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente discutibili che, fino ad oggi, hanno pesantemente influenzato i diritti dei cittadini. L&#8217;emanazione del Decreto Legge, infatti, ha riportato la questione dall&#8217;alveo degli atti amministrativi dell&#8217;esecutivo all&#8217;aula parlamentare che, &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=280" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Governo ha finalmente emanato il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg?fbclid=IwAR3qxivQCh_7p0_-M1Oc2dUJ7JxHR-za_MIs7vPvxYlkoGjMQQIx_Ktw1_Q">Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19</a> con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente discutibili che, fino ad oggi, hanno pesantemente influenzato i diritti dei cittadini.</p>
<p><span id="more-280"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emanazione del Decreto Legge, infatti, ha riportato la questione dall&#8217;alveo degli atti amministrativi dell&#8217;esecutivo all&#8217;aula parlamentare che, come prevede la Costituzione, sarà chiamata a convertire il Decreto Legge entro il termine di 60 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente il Parlamento assume il ruolo che gli spetta a tutela dei diritti dei cittadini nell&#8217;interesse pubblico generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto Legge, quindi, ha risolto la questione prettamente tecnico formale di provvedimenti, andato, nel merito, a sistemare tutte quelle criticità che ponevano i DPCM approvati a partire dal giorno 8 marzo 2020, arginando altresì gli eccessi di alcune Procure che ritenevano di poter contestare reati più gravi quali quelli previsti dall&#8217;articolo 260 Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265) i che sostenevano la possibilità di intervenire con il sequestro dei veicoli..</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 riscrive completamente il sistema sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 1 chiarisce che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle<br />
misure di contenimento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 2 comma 1, ovvero dell&#8217;articolo 3, e&#8217; punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si passa dalla misura penale prevista dai DPCM alla sanzione amministrativa regolata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma sempre detto comma fa di più.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti pone un freno alle procure chiarendo che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si applica ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Se il mancato rispetto delle predette misure avviene<br />
mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, escludendo, di fatto, la sequestrabilità dei veicoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene, di fatto, escluso l&#8217;ambito penale per il mero mancato assolvimento agli obblighi previsti dal decreto, risolvendo alcune criticità poste dai DPCM, con la previsione di cui al comma 8 che prevede &#8221; disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta&#8217;.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Chi, quindi, prima del 25 marzo 2020 è stato denunciato dalle forze di polizia per la violazione dell&#8217;articolo 650 codice penale, si troverà ora a dover pagare una sanzione amministrativa di € 200,00, senza veder tuttavia &#8220;macchiato&#8221; il proprio certificato del casellario penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Risolte le criticità in ordine all&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 650 codice penale, che tra l&#8217;altro lo scrivente aveva già evidenziato, rimangono alcuni dubbi sulla scelta delle parole usate anche stavolta dal legislatore che rimangono vaghe e non chiare.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo dei termini &#8220;evitare&#8221;, &#8220;limitazioni&#8221; lasciano troppi dubbi all&#8217;interprete anche sotto il profilo dell&#8217;applicabilità della sanzione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe opportuno, tra l&#8217;altro, che lo Stato, ma anche le Regioni e gli enti locali chiarissero in maniera precisa quali sono i veri e propri divieti in modo da rendere evidente quali sono le condotte sanzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur nell&#8217;emergenza non si può fare a meno che chiedere a chi emana norme suscettibili di sanzioni uno sforzo atto a rendere pienamente conoscibile al cittadino cosa si può e cosa non si può fare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà ora compito quindi delle Autorità Amministrative chiamate ad elevare le relative sanzioni o a dirimere i ricorsi, o del Giudice valutare non solo le eventuali giustificazioni delle persone sanzionate, ma anche la chiarezza della norma che si suppone violata, con il rischio di veder applicate dette norme in maniera tanto disomogenea da rendere di fatto imprevedibile sapere a priori quale sia il comportamento lecito e quello illecito.</p>
<p><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-281" src="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n-169x300.jpg" alt="90797700_3179402475414250_2851450760867086336_n" width="169" height="300" /></a></p>
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		<title>Problematiche Costituzionali in ordine alla Gestione dell&#8217;emergenza Coronavirus</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 18:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Costituzionale]]></category>
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		<description><![CDATA[Dopo aver affrontato le errate interpretazioni dei DPCM del giorno 8 marzo 2020 e del giorno 9 marzo 2020 in ordine al presunto e, in ogni caso, mai previsto divieto di movimento, occorre evidenziare ancora oggi le Forze di Polizia continuino, illegittimamente ad avviso di chi scrive, a denunciare cittadini per la violazione dell&#8217;articolo 650 &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=276" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Problematiche Costituzionali in ordine alla Gestione dell&#8217;emergenza Coronavirus</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo aver affrontato le errate interpretazioni dei DPCM del giorno 8 marzo 2020 e del giorno 9 marzo 2020 in ordine al presunto e, in ogni caso, mai previsto divieto di movimento, occorre evidenziare ancora oggi le Forze di Polizia continuino, illegittimamente ad avviso di chi scrive, a denunciare cittadini per la violazione dell&#8217;articolo 650 codice penale.</p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tutto parte dal presupposto che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non sono idonei, in base al nostro ordinamento, ad azzerare i nostri diritti costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Assistiamo ad un accentramento di potere nelle mani dell&#8217;Esecutivo, con un controllo parlamentare che si sta via via diradando, senza contare la compressione delle prerogative delle Regioni in materia sanitaria e l&#8217;annullamento dei poteri dei sindaci.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto a tutti la nostra Costituzione nacque successivamente alla caduta del regime fascista che aveva fatto della legislazione emergenziale il modus operandi per sospendere le libertà civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione la nostra Costituzione ha incentrato il nostro sistema sul modello parlamentare, relegando il potere dell&#8217;esecutivo in via residuale ed emergenziale, ponendo, comunque, ogni atto al controllo delle Camere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>articolo 77 della Costituzione</strong> ha limitato la potestà legislativa del Governo alla preventiva autorizzazione parlamentare (Legislazione Delegata) o alla successiva ratificazione dei provvedimenti d&#8217;urgenza adottati con Decreto Legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo lo stato di Guerra, ai sensi dell&#8217;<strong>articolo 78 della Costituzione</strong>, da al Governo i poteri per affrontarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è mosso invece l&#8217;attuale Esecutivo?</p>
<p style="text-align: justify;">Dapprima con ordinanze dei vari ministeri e dei vari dipartimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente nel 23 febbraio 2020 è stato emanato il decreto legge 6/2020 poi successivamente convertito in legge con cui abbiamo avuto una prima compressione dei diritti con indicazioni di carattere generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, nel concreto, le misure pià concrete e che più ledono le libertà individuali e i diritti fondamentali sono stati adottati con i famosi DPCM che, come tipi di provvedimento, non contemplano nè un controllo preventivo da parte della Presidenza della Repubblica, nè successivo da parte del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, quindi, il Parlamento ha perso la propria funzione, facendo, di fatto, mancare il controllo democratico da parte del potere legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente che alla fine di questa crisi, in cui i cittadini sono mossi, magari anche giustamente, dall&#8217;affrontare l&#8217;emergenza sanitaria in atto, di fronte alle gravi conseguenze Economice e Sociali si sarà costretti ad esaminare quanto avvenuto, accertando l&#8217;illegittimità delle norme sin qui emanate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora di più, la magistratura sarà chiamata a decidere se tutte le denunce che perverrano al tavolo del Pubblico Ministero per la violazione dell&#8217;articolo 650 codice penale hanno una base o se si basano su provvedimenti legittimi, al fine di decidere in ordine all&#8217;archiviazione delle stesse o al rinvio a giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i diritti fondamentali costituzionalmente protetti e oggi lesi dai famosi DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 c&#8217;è sicuramente il diritto di circolazione, costituzionalmente protetto dall&#8217;<strong>articolo 16 della Carta Costituzionale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Così recita la Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Lapalissiano come le limitazioni alla libertà di circolazione siano soggetti ad una riserva esclusiva di legge ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, ad oggi, il Governo basa la sua azione non sulla legge, ma, soprattutto nelle concrete modalità di limitazione, sui Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, circostanza ancora più grave, sul delle intrepretazioni date dagli uffici del Governo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là, quindi, della genericità e della contraddittorietà delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020, assistiamo una inidoneità degli strumenti utilizzati dal Governo ad imporre i divieti di cui assistiamo l&#8217;applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicuramente la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica è importantissima, ma nel momento stesso in cui si scomoda il Diritto Penale, ci si deve porre degli interrogativi sotto i profili di legittimità dei provvedimenti adottati.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto che già, ad avviso di chi scrive, mancano i presupposti di &#8220;tipicità&#8221; della condotta, nonchè abbiamo assistito alla violazione del principio di legalità, non si può fare a meno di evidenziare come vi sia anche una violazione della riserva di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale regione, tutte le denunce operate dalle Forze di Polizia, sono, a parer mio, illegittime.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto illegittime sono le condotte degli agenti che pretendono la sottoscrizione di autocertificazioni e che travalicano i loro poteri andando ad impedire la libera circolazione dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono, altresì, illegittime le decisioni di diversi Sindaci di limitare ulteriormente le già compresse libertà. posto che il Decreto Legge del 2 marzo n. 9 all&#8217;articolo 35 prevede espressamente che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>A seguito dell&#8217;adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l&#8217;emergenza predetta in<br />
contrasto con le misure statali</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimagono valide, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, il potere dei governatori di intervenire solo in mancanza di norme statali e nell&#8217;ambito del territorio regionale di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;emergenza che si sta vivendo, evidentemente, comporta una compressione dei diritti costituzionali che, se oggi ci appaiono giustificati dall&#8217;emergenza sanitaria in atto, porranno sicuramente delle problematiche e dei dubbi in futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là dell&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 650 codice penale, dobbiamo valutare le conseguenze di questo eccesso di potere da parte dell&#8217;esecutivo, in barba ai principi della divisione dei poteri e del nostro sistema parlamentare, posto, dalla nostra Costituzione, quale baluardo a difesa delle nostre libertà civili.</p>
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		<title>ITALIA ZONA ROSSA: il decreto e le sue erronee applicazioni sul divieto di circolazione</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[avv. castelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#IoRestoaCasa]]></category>
		<category><![CDATA[Autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri]]></category>
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		<description><![CDATA[La situazione per la diffusione del COVID &#8211; 19 ha imposto al paese misure drastiche al fine di tutelare la salute dei cittadini, soprattutto i soggetti deboli. Il Governo, pertanto, con il DPCM del 9 marzo 2020 ha deciso di adottare delle misure al fine di contenere la diffusione del virus. Se le ragioni del &#8230; <a href="https://www.studiolegalecastelli.net/?p=267" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">ITALIA ZONA ROSSA: il decreto e le sue erronee applicazioni sul divieto di circolazione</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La situazione per la diffusione del COVID &#8211; 19 ha imposto al paese misure drastiche al fine di tutelare la salute dei cittadini, soprattutto i soggetti deboli.</p>
<p><span id="more-267"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo, pertanto, con il DPCM del 9 marzo 2020 ha deciso di adottare delle misure al fine di contenere la diffusione del virus.</p>
<p style="text-align: justify;">Se le ragioni del Decreto sono sicuramente degne di merito, sicuramente non lo è il lavoro tecnico legislativo con cui è stato redatto i documento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma prima di partire dall&#8217;esame del DPCM del giorno 9 marzo 2020, dobbiamo risalire a quanto avvenuto negli ultimi giorni di febbraio che hanno portato all&#8217;istituzione della Zona Rossa in Codogno.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg" target="_blank" rel="noopener">Decreto del 1 marzo 2020</a> il Governo aveva imposto il DIVIETO assoluto di allontanamento dai luoghi del focolaio, nonchè il Divieto d&#8217;accesso agli stessi luogo, nonchè altre prescrizioni avente carattere cogente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con detto provvedimento il Governo ha adottato provvedimenti atti a far rispettare dette prescrizioni mediante l&#8217;utilizzo delle Forze dell&#8217;Ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in questione era chiara e non suscettibile di interpretazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il diffondersi dell&#8217;epidemia, tuttavia, si è reso necessario intervenire emanando prima il DPCM dell&#8217;8 marzo 2020 limitato alle zone della Lombardia e alcune altre province del Veneto e della Regione dell&#8217;Emilia Romagna e, successivamente, il DPCM 9 marzo 2020 interessante tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM del 9 marzo 2020 non fa altro a che estendere a tutto il territorio nazionale il decreto precedente ma con due novità:</p>
<p style="text-align: justify;">1. imporre il divieto assoluto di assembramenti;</p>
<p style="text-align: justify;">2. sospensione di tutte le manifestazioni sportive, compreso il campionato di Serie A.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre quindi esaminare il DPCM dell&#8217;8 marzo 2020 per capire quali sono le condotte da tenere e per comprendere se la presunta richiesta di autocertificazione sugli spostamenti sia legittima e giustificata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo delle parole nel testo lascia molti dubbi e, ancora di più, lasciano dubbi <a href="http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278">le spiegazioni del Governo Italiano</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;Hashtag <strong>#IoRestoaCasa</strong> è chiaro nel far comprendere la <em>ratio</em> del decreto, altrettanto chiare non lo sono le parole utilizzate dall&#8217;esecutivo che pongono non pochi dubbi sulla sua applicabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo giuridico questo decreto ha parecchie falle e le notizie di provvedimenti da parte delle forze dell&#8217;ordine che richiedono autocertificazioni fino a denunciare chi si sposta dal proprio domicilio non hanno, ad avviso di chi scrive, fondamento giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto a chi si occupa di diritto, la norma penale deve essere chiara nello stabilire quale è il comportamento doveroso da tenere.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale chiarezza è imposta dal principio di legalità, costituzionalmente sancito, per la norma penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggendo quindi il DPCM 8 marzo 2020, richiamato dal DPCM del giorno successivo è chiaro come manchi questa chiarezza dell&#8217;atto dell&#8217;esecutivo che, di fatto, rende impossibile l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 650 codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenendo conto il dettato dell&#8217;articolo 650 codice penale nel richiamare il provvedimento emanato per ragioni di sicurezza ed igiene deve necessariamente pretendersi che il comportamento previsto sia chiaro e non passibile di fraintendimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora il decreto <strong>#IoRestoaCasa</strong>, a ben vedere, non vieta esplicitamente la circolazione nei territori sottoposti alla misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sfuggirà al lettore del decreto, infatti, come all&#8217;articolo 1 n. 1 lettera a) il DPCM 8 marzo 2020 utilizzi la parola <strong>&#8220;EVITARE&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italiano &#8220;evitare&#8221; significa &#8220;fare a meno di&#8230; &#8221; concetto ben diverso da &#8220;vietare&#8221; che Significa &#8220;impedire&#8221;, &#8220;inibire&#8221;, &#8220;proibire&#8221;, il che non può fare a meno che ritenere quella disposizione una mera raccomandazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti è come se il Governo raccomandasse ai cittadini di fare a meno di spostarsi nei territori, salvo che ci siano ragioni lavorative e di necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">Noto al tecnico del diritto è che nell&#8217;interpretazione della legge dobbiamo dare alle parole il significato che le stesse hanno nella nostra lingua.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 12 delle preleggi del Codice Civile è chiarissimo &#8220;<em>nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta pacifico, quindi, che l&#8217;utilizzo della parola evitare è cosa ben diversa dalla parola vietare, tra l&#8217;altro chiaramente usata nel DPCM del giorno 1 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Non aiuta neanche l&#8217;esaminare l&#8217;intenzione del legislatore, visto che nel decreto, quando il Governo ha voluto usare la locuzione &#8220;è vietato&#8221;, come nel caso dell&#8217;imposizione alle persone positive al covid 19 di rimanere nel proprio domicilio, lo ha fatto chiaramente.</p>
<p style="text-align: justify;">Intenzione del legislatore che è ancora più oscura e discutibile se si esaminano <a href="http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278">le indicazioni del Governo Italiano alla pagina FAQ</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se consideriamo il fatto che il Governo dichiara esplicitamente che &#8220;Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo&#8221; (tale attività è anche espressamente autorizzata nel DPCM 9 marzo 2020), cosa vieta ad una persona di correre per 5/6 km, nel rispetto della normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora, visto che il Decreto consente lo svolgimento delle attività commerciali, non limitandosi a quelle di prima necessità, quindi, a titolo esemplificativo librerie, centri estetici, bar, ristoranti, abbigliamento, negozi di giocattoli&#8230; va da se che la circolazione per recarsi a fare acquisiti in detti negozi è consentita e, quindi, non vietata.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti non comprensibile è la chiusura dei locali adibiti alla ristorazione e dei bar alle 18.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si comprende quale sia il fondamento di tale previsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto che al ristoratore incombe, dalle 6 alle 18, adoperarsi perché vengano rispettare le indicazioni circa la distanza tra i tavoli e l&#8217;assembramento, non si comprende come mai tale onere non possa essere adempiuto anche la sera.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente che il principio di uguaglianza viene violato perché nel decreto vengono trattate diversamente delle situazioni che diverse non sono.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM 9 marzo 2020 e il richiamato DPCM dell&#8217;8 marzo 2020 si presentano vaghi, approssimativi, contraddittorio e inapplicabili in alcune sue previsioni soprattutto sotto il profilo della norma incriminatrice di cui all&#8217;articolo 650 codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne va della lesione del principio di legalità costituzionalmente garantito.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di dette considerazioni la pretesa richiesta di autocertificazioni da parte degli organi di polizia <a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf">modulo_autodichiarazione_spostamenti</a> appare non giustificata e non supportata dalla fonte normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare lapalissiano come stiamo assistendo ad una inadeguatezza del testo normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia penale, infatti, deve sussistere quel requisito di tipicità che, coerentemente con il principio della riserva assoluta di legge in materia penale, richiede “<strong>una puntuale relazione di corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo della norma penale di cui all&#8217;articolo 650 codice penale, in relazione al DPCM 8 marzo 2020 come richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, lederebbe l’art. 21 della Costituzione in quanto, anche alla luce delle spiegazioni ufficiali del Governo, non sarebbero intellegibili le condotte da tenersi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le competenti Procure della Repubblica, a cui sono stati deferiti cittadini per condotte che, testo alla mano, non configurano violazioni dello stesso, si troveranno quindi valutare la sussistenza di reati avendo in mano un testo ambiguo, privo di qualsiasi reale indicazione su quale sia la condotta da tenersi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;epilogo di detti procedimenti dovrà essere necessariamente la richiesta di archiviazione, poichè, in alternativa, sarà necessario l&#8217;intervento della Consulta volto a chiarire se e in che misura si possa applicare l&#8217;articolo 650 codice penale in relazione al DPCM del 9 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM 9 marzo 2020 mostra la sua debolezza e la sua inapplicabilità, ma, al contempo, incide pesantemente sulle vite dei cittadini che si trovano in balia delle interpretazioni degli operatori che, allo stato, sono costretti a navigare a vista in assenza di un testo chiaro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/dpcm20200309-200309223929.pdf">dpcm20200309-200309223929</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegalecastelli.net/wp-content/uploads/2020/03/dpcm8marzo2020-200308090948.pdf">dpcm8marzo2020-200308090948</a></p>
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